Sentenza n. 283/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 39/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 866/2024, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.192,66, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionali docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.192,66 oltre interessi legali a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 5 febbraio 2025, e il pagamento delle somme riconosciute a titolo di capitale e interessi legali. Ha documentato la conformità della sentenza all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e la notificazione del titolo all'amministrazione soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, limitando la domanda alle somme spettanti direttamente a lei e non includendo le spese liquidate in favore dei procuratori antistatari.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, in ragione della seriale inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati e dei possibili oneri erariali derivanti da interessi, penalità e spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; il titolo così formato è stato ritenuto idoneo per l'azione di ottemperanza.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina applicata dal giudice alla formazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo necessario per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha affermato l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La notificazione di una sentenza civile conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo l'entrata in vigore delle modifiche richiamate dal d.lgs. 149/2022, è idonea a fondare il giudizio di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di inerzia non contestata dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte privata è legittimata a chiedere l'esecuzione delle somme spettanti direttamente a essa, ma non delle spese processuali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari.
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