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Sentenza

Sentenza n. 3126/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 386/2025, depositata e resa pubblica il 06.11.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 761/2023.

Giustizia amministrativa202600989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione il 7 novembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi complessivamente riconosciuti di 1.000 euro, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario operi su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e concluda l'incarico entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, unitamente all'assenza di allegazioni o documentazione dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario ad acta uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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