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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08909/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha anche dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato, richiamando la giurisprudenza citata in motivazione. Non vi è stata decisione nel merito dei tre motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per II.DD. e IVA relativa all’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’agente della riscossione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria dichiarando che la società era stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese, che non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio e che rinunciava al ricorso. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso, ma non risulta costituito in udienza ai fini della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ne esclude l’applicazione, dando atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato in ragione dell’estinzione del processo per rinuncia/cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara la rinuncia al ricorso e la controparte non si oppone, la Corte prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del processo, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia o per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
  • L’estinzione del processo comporta l’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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