Cassazione Civile, Ordinanza n. 17143/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da un contratto del 27 luglio 2017 per l'acquisto di un distributore automatico, con prezzo rateizzato mediante rilascio di cambiali e con previsione di una condizione sospensiva legata all'autorizzazione dell'Ufficio Monopoli del Lazio per il trasferimento della rivendita da un locale a un altro. L'acquirente ha chiesto di accertare l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva, nonché la restituzione delle cambiali trattenute e della caparra confirmatoria. La società ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento del corrispettivo, deducendo l'avvenuta consegna della merce e producendo un verbale di trasporto e consegna sottoscritto. In primo grado il documento è stato ritenuto utilizzabile nonostante il disconoscimento della firma, reputandosi provata la consegna e superata la condizione. In appello l'acquirente ha censurato la decisione sostenendo che, a seguito del disconoscimento della sottoscrizione, il documento non potesse essere valorizzato senza istanza di verificazione della controparte. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe deciso su una doglianza diversa da quella realmente proposta; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 216 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che, dopo il disconoscimento, l'onere di chiedere la verificazione gravava sulla parte che voleva avvalersi della scrittura e che il giudice non poteva sostituirsi a tale onere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al vizio accolto. Tuttavia, ritenendo la questione di diritto già definita allo stato degli atti, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., respingendo l'appello. La Corte ha affermato che nel caso concreto la resistente aveva implicitamente chiesto di avvalersi del documento disconosciuto, poiché aveva insistito nelle proprie conclusioni e contestato il disconoscimento, sicché l'istanza di verificazione doveva ritenersi implicita. Ha quindi confermato il rigetto delle domande dell'acquirente e l'accoglimento della riconvenzionale della società. Le spese sono state compensate per un terzo e la ricorrente è stata condannata a rifondere i restanti due terzi delle spese alla controricorrente.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. vigente ratione temporis
richiamato solo quale rito introduttivo del giudizio di primo grado
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria illustrativa depositata ... ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.
norma sul procedimento camerale in Cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per errore nel procedimento
utilizzato per dedurre il vizio di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
violazione dell’art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi su una domanda o un motivo diverso da quello devoluto; la violazione ricorre anche quando il motivo venga travisato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 216 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost.
richiamato per contestare la disciplina della verificazione della scrittura privata disconosciuta
art. 115 c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 216 c.p.c.
invocato come norma sui fatti non contestati e sulla valutazione delle prove, in relazione all'uso del documento disconosciuto
art. 216 c.p.c.
la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiedere la verificazione; l'istanza può anche essere implicita ma deve risultare inequivoca
art. 111 Cost.
nonché dell’art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e della ragionevole durata
art. 384 c.p.c.
una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito, senza rinvio, quando il motivo accolto sia infondato o la causa sia decisa allo stato degli atti
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nella ricostruzione dell'onere di chiedere la verificazione e di provare l'autenticità del documento
art. 111, secondo comma, Cost.
principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, secondo comma, Cost.
fondamento del potere della Corte di definire la controversia nel merito senza rinvio
art. 214 c.p.c.
successivamente al disconoscimento della sottoscrizione
norma presupposta in materia di disconoscimento della scrittura privata
art. 216 c.p.c.
istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita
la parte può desumersi intenzionata a chiedere la verificazione dalle sue difese e dall'insistenza nelle conclusioni
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste non solo quando il giudice ometta di decidere su un motivo di gravame, ma anche quando, per travisamento del contenuto dell'impugnazione, pronunci su una doglianza diversa da quella effettivamente proposta.
- Quando una scrittura privata è disconosciuta, la parte che intenda utilizzarla deve attivarsi per la verificazione; tuttavia la relativa istanza non richiede formule sacramentali e può essere desunta implicitamente dal comportamento processuale complessivo, purché emerga in modo inequivoco la volontà di avvalersi del documento.
- Se il motivo accolto riguarda un errore di omessa pronuncia e la questione di diritto è risolvibile sulla base degli atti senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito, evitando il rinvio per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Il giudice non può sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere di chiedere la verificazione della scrittura disconosciuta; ma l'onere si considera assolto anche mediante un comportamento difensivo concludente che renda certa l'intenzione di far valere il documento.
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