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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40106/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali di avvocato per attività svolta in favore di un'associazione di produttori di patate in un collegio arbitrale. Il decreto fu poi revocato in primo grado e la Corte d'appello confermò la revoca. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi. Nei primi motivi ha contestato che il Tribunale avesse deciso anche l'opposizione proposta dall'associazione in liquidazione, sostenendo che la sentenza di primo grado non la menzionasse espressamente e che, quindi, mancasse una decisione idonea a superare il giudicato interno sul decreto ingiuntivo. Con altri motivi ha dedotto che il credito azionato nel presente giudizio era diverso da quello già deciso in un precedente giudizio relativo al compenso per l'attività di arbitro; ha inoltre sostenuto la separazione tra funzione di arbitro e attività difensiva, lamentando che la Corte territoriale avesse negato il compenso professionale facendo leva sul dovere di imparzialità dell'arbitro. Ulteriori motivi hanno censurato l'esclusione della responsabilità della società cooperativa, assumendo una successione nell'obbligazione per trasformazione, fusione o acquisizione d'azienda dell'associazione, nonché la mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse effettivamente deciso anche l'opposizione dell'associazione in liquidazione, desumendolo dall'indicazione del numero di ruolo del procedimento riunito e dal dispositivo di revoca del decreto ingiuntivo senza limitazioni soggettive. Ha poi condiviso la ratio della Corte d'appello secondo cui il credito per assistenza legale non era esigibile perché la stessa professionista aveva svolto, nella medesima controversia arbitrale, anche le funzioni di arbitro: tale ruolo di terzietà è incompatibile con l'assistenza tecnica a una parte e preclude il sorgere di un distinto diritto al compenso per quella attività. Ha escluso che vi fosse un uso improprio del giudicato esterno, poiché i precedenti erano richiamati solo come dato storico per dimostrare l'avvenuto pagamento del compenso arbitrale. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della responsabilità della società cooperativa, in mancanza di prova di atti di trasformazione, incorporazione o dei presupposti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. La censura sulle spese è stata disattesa perché la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con avviso dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi c.c.

    richiamato in relazione all'interpretazione delle sentenze e del giudicato, ma le censure sul punto sono state ritenute infondate

  • art. 647, comma 2, c.p.c.

    citato tra le norme asseritamente violate nella doglianza sul giudicato interno e sulla revoca del decreto ingiuntivo

  • art. 653, comma 1, c.p.c.

    citato tra le norme asseritamente violate nella doglianza sul giudicato interno e sulla revoca del decreto ingiuntivo

  • art. 329 c.p.c.

    citato in tema di acquiescenza e preclusioni impugnatorie

  • art. 338 c.p.c.

    citato in tema di effetti della sentenza impugnata e del giudicato

  • art. 656 c.p.c.

    citato tra le norme richiamate a sostegno della tesi sul giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omissione di pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione impugnata o comunque non decisiva la doglianza

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato; la Corte ha precisato che i precedenti richiamati erano solo fatti storici e non giudicato applicato alla domanda oggetto del processo

  • art. 111 Cost.

    invocato per lamentare difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta

  • art. 2233 c.c.

    citato per contestare il diniego del compenso professionale

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    citato per sostenere la nullità del contratto arbitrale; la Corte ha escluso che ciò incidesse sull'autonomia del diverso incarico professionale, ma ha comunque rigettato il ricorso per incompatibilità delle funzioni

  • art. 1346 c.c.

    citato nella censura sulla validità del contratto di incarico professionale

  • art. 115 c.p.c.

    citato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni

  • art. 2697 c.c.

    citato nella censura sulla prova della natura dell'arbitrato e della successione del debito

  • art. 645, comma 2, c.p.c.

    citato nella censura sulla domanda monitoria e sull'oggetto dell'opposizione

  • art. 342 c.p.c.

    citato nella censura sui limiti devolutivi dell'appello

  • art. 345 c.p.c.

    citato nella censura sull'introduzione di nuove questioni in appello

  • art. 343 c.p.c.

    citato nella censura sull'appello incidentale e sul giudicato

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    richiamato per escludere la responsabilità dell'acquirente d'azienda per debiti anteriori in difetto di iscrizione nei libri contabili obbligatori

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare il mancato esercizio del potere di compensare le spese; la Corte ha ribadito che la compensazione è discrezionale

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per affermare che, anche in caso di omessa pronuncia, il giudice d'appello deve decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado riunisce più procedimenti e nel dispositivo revoca integralmente il decreto ingiuntivo, la decisione può riferirsi a tutte le cause riunite anche se l'intestazione o la motivazione non sono perfettamente analitiche, purché dal complesso dell'atto emerga chiaramente l'ambito soggettivo e oggettivo del decisum.
  • L'omessa esposizione delle ragioni di accoglimento di una domanda o di un'opposizione integra, al più, un vizio di motivazione; il giudice di appello può emendarlo decidendo la causa nel merito, senza necessità di rimessione al primo giudice.
  • Il giudicato va individuato in base al petitum e alla causa petendi effettivi della precedente decisione: il richiamo a precedenti sentenze può valere come mero dato storico e non implica necessariamente estensione del giudicato a una domanda diversa.
  • La funzione di arbitro, per sua natura connotata da terzietà e imparzialità, è incompatibile con l'assistenza tecnica prestata alla parte nella medesima controversia arbitrale; da tale incompatibilità non può sorgere un autonomo diritto al compenso per l'attività difensiva.
  • Per affermare la successione del debito in capo a un soggetto diverso occorre la prova di un valido titolo di continuità soggettiva, come trasformazione, incorporazione o trasferimento d'azienda; in quest'ultimo caso, per i debiti anteriori è necessario anche il rispetto dei presupposti previsti dall'art. 2560, comma 2, c.c.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è, di regola, sindacabile in cassazione

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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