Ordinanza n. 664/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 3052 del 27.02.2026, notificato in data 10.03.2026, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha respinto l'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (doc. 1 allegato: DINIEGO BALZO; b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorra, la nota prot. nr. 17065 del 19.12.2025 del Dirigente della II Zona Polizia di Frontiera Lombardia, richiamata nel diniego, e la comunicazione di preavviso di rigetto prot. nr. 17065 del 19.12.2025 (doc. 2 allegato: osservazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, i motivi di censura non fossero supportati da sufficiente fumus boni iuris, anche considerando il bilanciamento degli interessi coinvolti. L'ordinanza non decide il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la nota del Dirigente della II Zona Polizia di Frontiera Lombardia e la comunicazione di preavviso di rigetto. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure dedotte, limitandosi a precisare che i motivi non risultano, a un sommario esame, assistiti da sufficiente fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente; l'ordinanza non ne espone un'interpretazione specifica.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha negato la sospensione per insufficienza del fumus boni iuris, anche in relazione al bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, i motivi di ricorso non risultino assistiti da sufficiente fumus boni iuris, anche alla luce del bilanciamento degli interessi coinvolti.
- Il rigetto della domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris non definisce il merito della domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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