Cassazione Penale, Sentenza n. 21863/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per due furti in abitazione (uno tentato e l'altro consumato) commessi tra il 28 e il 29 febbraio 2016, aggravati da violenza sulle cose, dal numero dei partecipanti e dall'approfittamento di condizioni di tempo tali da ostacolare la difesa. I motivi di ricorso erano: (1) carenza o mera apparenza della motivazione della sentenza di appello, che si era limitata a richiamare la motivazione del primo grado senza affrontare criticamente le censure di appello; (2) omissione di acquisizione di prova decisiva, ossia i tracciati GPS dell'autovettura utilizzata dagli imputati, chiesti dai difensori ma non acquisiti né motivatamente respinti; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata valutazione delle argomentazioni difensive. Le censure evidenziavano anche l'alibi dei ricorrenti, distinte valutazioni sulle intercettazioni ambientali e l'assenza di motivazione sul rigetto delle richieste probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancanza o apparente motivazione) per entrambi i ricorrenti. Ha ricordato il principio secondo cui il giudice d'appello non può limitarsi a rinviare alla motivazione del primo grado quando l'appello non è inammissibile e deve motivare analiticamente ogni punto a lui devoluto. Nel caso specifico la Corte territoriale non ha affrontato le censure relative all'alibi, all'interpretazione delle intercettazioni e alla mancata acquisizione dei tracciati GPS, limitandosi ad aderire alla motivazione del Tribunale; ciò ha determinato la nullità per vizio di motivazione apparente. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo esame. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti. Inoltre nel corso del procedimento è stata respinta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dei difensori per carenza della documentazione o per mancata indicazione di un sostituto cassazionista.
Norme richiamate
art. 102 cod. proc. pen.
Richiede che il difensore assente possa designare un sostituto; l'omessa o generica motivazione dell'impedimento e la mancata designazione di un sostituto hanno giustificato il rigetto dell'istanza di rinvio
Sez. Un. 41432 del 21/07/2016
Giurisprudenza richiamata in relazione al requisito della serietà, imprevedibilità e attualità dell'impedimento di salute del difensore; nel caso la documentazione fornita è stata ritenuta insufficiente
Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018 (Di Schiena)
Precedente che stabilisce l'obbligo del giudice d'appello di motivare puntualmente e analiticamente ogni punto devoluto al suo esame e di non limitarsi a richiamare la motivazione di primo grado, pena il vizio di motivazione apparente
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve motivare in modo specifico e analitico ogni censura di appello; un mero rinvio alla motivazione di primo grado è insufficiente e può determinare annullamento per vizio di motivazione.
- Se una prova è qualificata dalle parti come decisiva (es. tracciati GPS) il giudice d'appello deve espressamente decidere sull'istanza di acquisizione (accogliendola o rigettandola) e motivare la decisione; il silenzio o la mancata valutazione possono essere causa di cassazione.
- Le richieste di rinvio per legittimo impedimento del difensore richiedono documentazione precisa e, se possibile, la designazione di un sostituto; l'assenza di elementi probatori della serietà/attualità dell'impedimento o della designazione del sostituto può legittimamente portare al rigetto.
- Se la Corte di Cassazione accerta vizi seri di motivazione, può annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame; le questioni non decise dalla Corte di Cassazione restano assorbite e possono essere riesaminate in sede di rinvio.
- Nelle valutazioni su alibi e interpretazione di intercettazioni, il giudice d'appello deve confrontare esplicitamente le argomentazioni difensive con gli elementi probatori e spiegare le ragioni del loro rigetto o accoglimento.
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