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Sentenza

Sentenza n. 2218/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 335/2023 pubblicata il 05.12.2023

Giustizia amministrativa202503471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 335/2023, recante l'accertamento del diritto alla carta docente e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 335/2023, che aveva accertato il diritto di alcuni docenti alla carta docente per l'importo di 500 euro annui, con riferimento agli anni indicati nella pronuncia, e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite. In via preliminare, il TAR ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione del rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La relata di notifica del titolo esecutivo indicava genericamente che la notificazione era stata effettuata dal difensore quale rappresentante dei ricorrenti, senza specificare per quali degli odierni ricorrenti fosse stata eseguita. La relata menzionava inoltre una persona che non aveva proposto il ricorso per ottemperanza, mentre i ricorrenti non coincidevano con tutti i soggetti destinatari della sentenza del giudice ordinario. Gli ulteriori documenti prodotti, relativi a invii tramite PEC all'amministrazione, non erano asseverati e non consentivano di verificare quale atto fosse stato trasmesso. Ne derivava l'impossibilità di accertare il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, condizione di ammissibilità dell'azione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 imponga, per le sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro, il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione del giudizio di ottemperanza, in quanto riconducibile all'esecuzione forzata. Tale termine costituisce una condizione di ammissibilità che deve sussistere già al momento della proposizione dell'azione. Poiché la documentazione prodotta non permetteva di individuare con certezza i destinatari della notificazione né di verificare la data e l'effettivo contenuto degli atti trasmessi all'amministrazione, non era possibile ritenere provato il rispetto del termine. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e “comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo” e “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”

    Il termine di 120 giorni è un termine dilatorio posto a pena di inammissibilità e si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che condanna al pagamento di somme di denaro. Il rispetto del termine deve essere verificabile e sussistere già al momento della proposizione dell'azione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro è soggetto al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza e deve risultare rispettato già al momento della proposizione del ricorso.
  • È onere di chi promuove l'ottemperanza produrre una notificazione del titolo esecutivo idonea a individuare con certezza i destinatari per conto dei quali è stata eseguita e la data da cui decorre il termine dilatorio.
  • Documenti non asseverati o privi degli allegati necessari a verificare quale atto sia stato trasmesso all'amministrazione non consentono di provare la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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