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Sentenza

Sentenza n. 221/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 21.07.2022 da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data 09.09.2022.

Giustizia amministrativa202213414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 21 luglio 2022, notificato il 9 settembre 2022, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2016. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso, ma le censure erano dirette contro la valutazione amministrativa negativa. Il ricorrente contestava, in sostanza, che gli elementi ostativi valorizzati dall'Amministrazione potessero giustificare il diniego. Il Ministero aveva considerato diverse denunce e vicende penali: una denuncia del 2008 per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente e procedimento concluso per prescrizione; una denuncia del 2014 per violenza privata, con procedimento archiviato; una seconda denuncia del 2014 per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, seguita da sospensione annuale della patente; ulteriori procedimenti per lesioni, conclusi con archiviazione o estinzione per remissione di querela; nonché una sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 2020, che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminato in due anni di reclusione la pena per violenza sessuale, confermando nel resto la sentenza. L'Amministrazione aveva inoltre valorizzato la mancata riunione del nucleo familiare in Italia quale elemento idoneo a suscitare dubbi sulla reale integrazione del richiedente nella comunità nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un potere ampiamente discrezionale ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992, implicante la valutazione dell'inserimento stabile dell'istante nella comunità nazionale e del suo rispetto dei valori di convivenza civile, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella amministrativa. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, poiché il complesso delle vicende penali e delle condotte considerate, unitamente alla mancata riunione del nucleo familiare, costituiva un indice sintomatico di inaffidabilità e di integrazione non compiuta. Ha ritenuto adeguata la motivazione sul bilanciamento degli interessi, nonché rispettati i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, volto a valutare l'effettivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

  • art. 186 comma 2 C.d.S.

    Individuazione delle denunce per guida sotto l'influenza dell'alcool valorizzate dall'Amministrazione nella valutazione dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 186 comma 2, lett. c), C.d.S.

    Individuazione della denuncia per guida sotto l'influenza dell'alcool con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, considerata nel giudizio complessivo sull'integrazione.

  • art. 610 c.p.

    Individuazione della denuncia per violenza privata esaminata dall'Amministrazione.

  • art. 609-bis c.p.

    Reato di violenza sessuale oggetto della condanna residua considerata nel provvedimento di diniego.

  • art. 612 c.p.

    Reati di minaccia considerati nelle vicende penali, alcuni dei quali dichiarati estinti per prescrizione.

  • art. 582 c.p.

    Reato di lesioni personali indicato tra le notizie di reato esaminate.

  • art. 590 c.p.

    Reato di lesioni personali colpose, il cui procedimento si era concluso per estinzione conseguente a remissione di querela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 l. 91/1992, costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale e non il riconoscimento automatico di una posizione individuale al ricorrere dei requisiti formali.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza l'Amministrazione può valutare complessivamente l'affidabilità del richiedente, il suo rispetto delle regole di convivenza civile, l'integrazione sociale e la capacità di inserirsi stabilmente nella comunità nazionale, anche considerando il complesso delle vicende penali e delle condotte risultanti dagli atti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza non può sostituire la valutazione amministrativa; esso resta circoscritto alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, dell'assenza di illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà o irragionevolezza e della sufficienza della motivazione.
  • La conclusione dei procedimenti penali con archiviazione, prescrizione, remissione di querela o altre cause estintive non impedisce, di per sé, che le relative condotte siano valutate dall'Amministrazione nell'ambito del giudizio discrezionale sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, purché la valutazione complessiva sia motivata e non manifestamente illogica.
  • Il diniego di cittadinanza è legittimo quando l'Amministrazione espone in modo coerente il bilanciamento tra l'interesse del richiedente e l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale e fonda la decisione su elementi idonei a evidenziare una non compiuta integrazione e un'insufficiente affidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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