Cassazione Penale, Sentenza n. 26973/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Murgia impugnava la sentenza del G.U.P. che lo aveva condannato in rito abbreviato per reati previsti dal d.lgs. n.81/2008; il motivo unico dedotto era la errata determinazione della misura della pena: trattandosi di reati contravvenzionali, la riduzione per il rito abbreviato doveva essere della metá ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge n.103/2017, e non di un terzo, con la conseguenza che la pena complessiva doveva essere rideterminata a 2.850 euro anziché 3.800 euro.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che, essendo il giudizio definito con rito abbreviato e trattandosi di contravvenzioni, la diminuzione prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p. (nella formulazione risultante dalla legge n.103/2017) è della metá. Utilizzando la facoltà prevista dall'art. 619 comma 2 c.p.p., la Corte ha rimosso l'errore di calcolo senza rinviare e ha rideterminato le pene-base già fissate dal G.U.P. riducendole della metá: capo A (pena base 3.000 € → 1.500 €), capo B (pena base 2.700 € → 1.350 €), con pena complessiva rideterminata in 2.850 € di ammenda. Ha quindi annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla pena e ha rideterminato l'ammenda complessiva.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 81 del 2008
Gli articoli indicati (art. 18 e art. 55 comma 5, rispettivamente per i capi A e B) individuano le fattispecie contravvenzionali contestate; la Corte li cita per descrivere i reati di cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole
art. 442 comma 2 c.p.p.
Interpretato alla stregua della modificazione introdotta dalla legge n.103/2017: per il rito abbreviato la pena deve essere diminuita della metá quando si procede per contravvenzioni. La Corte ha applicato tale diminuzione per correggere l'errore del giudice di merito
legge n. 103 del 2017 (art. 1)
Norma riformatrice che ha modificato il parametro di diminuzione della pena nel rito abbreviato; la Corte la richiama per giustificare la riduzione della metá per le contravvenzioni
art. 619 comma 2 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla la sentenza in relazione alla pena, di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena stessa senza rinvio se la determinazione è possibile in sede di legittimità; la Corte ha esercitato tale potere per correggere l'errore di calcolo
Massime di principio
- Se il giudizio è definito con rito abbreviato e le fattispecie sono contravvenzionali, applicare la riduzione della pena prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p. nella misura prevista dalla disciplina vigente (successive modifiche devono essere verificate e applicate).
- In caso di errore di calcolo della pena da parte del giudice di merito la Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 619 comma 2 c.p.p., correggere direttamente la misura della pena senza rinviare se la rideterminazione è immediatamente operabile.
- È fondamentale verificare se la fattispecie è qualificata come contravvenzione o delitto: la misura della riduzione per il rito abbreviato dipende da tale qualificazione e da eventuali modifiche legislative intervenute.
- Nel calcolo complessivo delle pene per più capi va applicata la riduzione prevista per ciascun capo prima di sommatorie o, se la legge o la giurisprudenza dispongono diversamente, attenersi alle regole di cumulo e conversione previste; errori aritmetici del giudice di merito possono essere rettificati in cassazione.
- Chi propone ricorso per cassazione per vizi nella determinazione della pena dovrebbe indicare con precisione la norma invocata (e la sua versione vigente) e chiedere la correzione del calcolo, potendo ottenere la rideterminazione operata dalla Corte se la rettifica è immediata.
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