Cassazione Penale, Sentenza n. 6085/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva disposto il ripristino della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici, asserendo che mancava il pericolo attuale di reiterazione dei reati. Il motivo principale è che, dopo la revoca della precedente misura, Trebastoni non aveva più la funzione che aveva agevolato le condotte contestate: era stato rimosso dal ruolo di direttore dell'Ispettorato del lavoro di Siracusa, trasferito in altro ambito territoriale e non era stato effettivamente assegnato alla nuova nomina (per segnalata incompatibilità poi superata con un'assoluzione). Inoltre contestava che il Tribunale avesse dato peso a precedenti condanne remote e non specifiche rispetto ai reati contestati e avesse trascurato l'esclusione dalla partecipazione ad interpelli per incarichi dirigenziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c), c.p.p. deve essere basato su elementi concreti e oggettivi attuali; nel caso di specie il provvedimento reclamato non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare il rischio attuale di recidiva, considerato che il ricorrente era stato rimosso dalla funzione che aveva determinato le condotte contestate e trasferito in diversa area/ruolo, privandolo di margini di reiterazione.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'impugnazione al Tribunale avverso provvedimenti cautelari; qui indicata quale titolo del procedimento che ha originato l'ordinanza impugnata.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'esigenza cautelare della pericolosità di reiterazione del reato. La Corte interpreta che tale requisito debba essere fondato su dati concreti e oggettivi che dimostrino l'effettiva attualità del pericolo al momento dell'applicazione della misura.
Giurisprudenza della Corte (Sez. 6, n. 8211 dell'11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511)
Riferimento consolidato secondo cui, nei reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti interni all'apparato, l'attualità del pericolo di reiterazione richiede elementi oggettivi e concreti; il principio è stato richiamato per negare la sussistenza delle esigenze cautelari in assenza di tali elementi.
Massime di principio
- Per disporre misure interdittive o cautelari basate sul pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p. occorrono elementi concreti e attuali che mostrino la capacità o l'opportunità di ripetere le condotte illecite; mere valutazioni generiche sulla "personalità negativa" non sono sufficienti.
- La rimozione o la perdita del ruolo che ha costituito lo strumento per commettere i reati rileva fortemente: se il soggetto non ha più la posizione operativa che gli consentiva di compiere le condotte, il rischio di reiterazione si attenua e va documentato il contrario per mantenere la misura.
- Precedenti condanne remote o per delitti non omogenei rispetto a quelli in contestazione hanno peso limitato nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione; è necessaria una correlazione temporale e funzionale con le condotte attuali.
- L'iscrizione a interpelli o la candidatura a ruoli dirigenziali può essere valutata come indice di pericolosità solo se dimostra concretamente la possibilità di accedere nuovamente a posizioni che favoriscono la commissione dei reati; l'esclusione da interpelli è elemento rilevante a favore dell'imputato.
- Il giudice delle misure deve motivare indicandosi gli elementi fattuali e oggettivi su cui si fonda la previsione di rischio attuale; decisioni che si limitano a richiamare valutazioni precedenti senza integrare il quadro probatorio attuale possono essere annullate.
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