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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-52/25

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 maggio 2026. — RZ e a. contro Région wallonne. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Riduzione dell’importo dell’aiuto in caso di mancata stipula di una polizza assicurativa che copra almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione nonché i rischi climatici più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi – Articolo 25, paragrafo 9 – Impossibilità per il beneficiario dell’aiuto di stipulare la polizza assicurativa richiesta. — Causa C-52/25

Giurisprudenza europea62025CJ0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 nel quadro di due rinvii della cour d'appel de Mons relativi a indennizzi per danni da siccità in Belgio. Conferma che la regola della riduzione del 50% dipende solo dall'assenza di una polizza conforme alle condizioni normative, non dal fatto che l'evento dannoso sia proprio tra i rischi assicurabili o più frequenti. Precisa però che, se il mercato assicurativo non offriva una copertura idonea per il tipo di produzione dell'azienda agricola, la riduzione non va applicata.

Interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 sulla riduzione del 50% degli aiuti agricoli per danni da avversità atmosferiche, quando il beneficiario non ha accesso a una polizza assicurativa conforme.

La questione giuridica

Se l'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 imponga la riduzione del 50% dell'aiuto anche quando il danno è causato da un'avversità atmosferica che non rientra tra i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione e non è assicurabile nel mercato pertinente; e se tale riduzione operi anche quando, per il tipo di produzione dell'azienda agricola, il beneficiario non sia concretamente in grado di stipulare una polizza assicurativa conforme alle condizioni richieste dalla disposizione.

Principio di diritto

L'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 va interpretato nel senso che la riduzione del 50% dell'aiuto si applica in via generale quando il beneficiario di una PMI agricola non ha stipulato una polizza che copra almeno il 50% della produzione media annua o del reddito e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione, anche se il danno è stato causato da un diverso evento climatico non assicurabile nel mercato pertinente; tuttavia la riduzione non deve essere applicata se è dimostrato che, tenuto conto dell'offerta assicurativa disponibile, il beneficiario non era concretamente in grado di stipulare una polizza conforme alle condizioni della disposizione per il tipo di produzione della sua azienda.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 702/2014
  • Articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014
  • Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014
  • Articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014

Riduzione dell'aiuto agricolo ex articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014

La pronuncia riguarda due domande pregiudiziali proposte dalla cour d'appel de Mons nell'ambito di controversie tra imprenditori agricoli e la Région wallonne in merito all'indennizzo dei danni provocati da una siccità verificatasi tra agosto 2016 e giugno 2017. Il nodo interpretativo concerne la portata della clausola che prevede la riduzione del 50% dell'aiuto, salvo esistenza di una polizza assicurativa conforme.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti gestivano aziende agricole composte da prati permanenti e temporanei e terreni erbosi destinati all'alimentazione animale. In applicazione del decreto vallone del 23 agosto 2018, che qualificava la siccità come calamità agricola indennizzabile, l'autorità provinciale aveva riconosciuto gli indennizzi ma nella misura dimezzata, poiché gli interessati non avevano stipulato una polizza contro i rischi climatici coprente almeno il 50% della produzione.

Le decisioni interne sono state oggetto di un contenzioso articolato: la cour d'appel de Liège aveva ritenuto conforme la riduzione, ma la Cour de cassation belga ha annullato tali sentenze per mancata considerazione dell'argomento secondo cui non era possibile assicurare i prati contro il rischio grandine. La causa è quindi tornata dinanzi alla cour d'appel de Mons, che ha chiesto alla Corte di chiarire se la riduzione del regolamento si applichi anche in assenza di assicurabilità concreta del rischio o dell'azienda.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

  • il considerando 10, sui principi comuni di trasparenza, proporzionalità e effetto di incentivazione;
  • il considerando 42, che include gli aiuti per l'indennizzo delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali tra gli aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi;
  • il considerando 54, che evidenzia la necessità che i beneficiari compiano sforzi ragionevoli per minimizzare i rischi e non siano indotti a correre rischi non necessari;
  • l'articolo 3, che disciplina le condizioni di esenzione dalla notifica;
  • l'articolo 25, paragrafo 1, che qualifica gli aiuti per danni da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali come compatibili con il mercato interno e esentati dalla notifica se rispettano le condizioni dell'articolo 25;
  • l'articolo 25, paragrafo 9, che dispone la riduzione del 50% salvo polizza assicurativa che copra almeno il 50% della produzione media annua o del reddito e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata.

Ragionamento della Corte sulle prime due questioni

La Corte osserva anzitutto che il testo dell'articolo 25, paragrafo 9, contiene due sole condizioni cumulative relative alla polizza assicurativa: copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito e copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione. La disposizione non fa alcun riferimento al rischio concreto che ha provocato il danno, né richiede che tale rischio sia assicurabile specificamente.

Ne deriva che, ai fini della riduzione, non rileva sapere se il danno sia stato causato dalla siccità, dalla grandine o da altro evento climatico, né se quel particolare evento fosse assicurabile nel mercato nazionale o regionale. L'unico controllo richiesto alle autorità è verificare se il beneficiario abbia stipulato una polizza conforme ai requisiti del regolamento.

Sul piano teleologico, la Corte richiama la finalità di incentivare una gestione prudente dei rischi agricoli, spingendo le PMI agricole a proteggersi contro i rischi climatici statisticamente più frequenti e a ridurre la dipendenza dagli aiuti pubblici. Escludere la riduzione solo perché il danno deriva da un rischio diverso da quello assicurato o non assicurabile ridurrebbe l'effetto incentivante complessivo perseguito dal legislatore dell'Unione.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

Per la terza questione, la Corte precisa che la riduzione del 50% presuppone, in linea di principio, che il beneficiario non abbia compiuto gli sforzi ragionevoli richiesti dalla buona gestione dei rischi, tra cui la stipula di una polizza conforme. Tuttavia, tale conseguenza non può essere imposta quando sul mercato pertinente non esisteva alcuna assicurazione idonea per il tipo di produzione dell'azienda.

In tale ipotesi, il beneficiario non può essere rimproverato di non aver minimizzato il rischio attraverso una copertura assicurativa che, in concreto, non era disponibile. La finalità incentivante della norma viene meno, perché l'agricoltore non era in grado, da solo, di ridurre la propria esposizione economica al regime di indennizzo. La Corte precisa che spetta al beneficiario provare le circostanze di fatto e di diritto che dimostrano l'indisponibilità di una polizza conforme.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la riduzione del 50% si applica anche quando il danno è causato da un evento climatico non compreso tra i rischi statisticamente più frequenti e non assicurabile nel mercato pertinente, se il beneficiario non ha stipulato una polizza conforme;
  • la riduzione non si applica se il beneficiario dimostra che, tenuto conto dell'offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente, non era in grado di stipulare una polizza che soddisfacesse i requisiti dell'articolo 25, paragrafo 9.

Principio affermato

La regola dell'articolo 25, paragrafo 9, è oggettiva e si fonda sulla sola esistenza di una copertura assicurativa conforme, ma subisce una deroga quando tale copertura non era concretamente accessibile per il tipo di produzione interessato. Il giudice nazionale deve quindi verificare, caso per caso, l'effettiva disponibilità sul mercato di una polizza idonea.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoagricolturagestione dei rischi e delle crisiassicurazioni agricoledanni da calamità naturali

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