Sentenza n. 4759/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 31989 del 18.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale e del titolo abilitante conseguiti in Romania, relativo a una classe di concorso
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 18 luglio 2024 con il quale era stata rigettata l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione per una classe di concorso, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare della Sezione n. 4572 del 2024, l'Amministrazione ha riesaminato l'istanza alla luce delle ulteriori certificazioni prodotte dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, aveva riesaminato l'istanza e l'aveva accolta con provvedimento del 15 maggio 2025, riconoscendo il titolo abilitante estero e assicurando così l'integrale soddisfazione dell'interesse azionato. La richiesta della ricorrente di porre le spese a carico dell'Amministrazione non è stata accolta: il Collegio ha ravvisato giusti motivi, anche in ragione della successiva integrazione dell'istanza originaria, per compensare integralmente le spese tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente l'interesse azionato.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione riesamina l'istanza e adotta un provvedimento che soddisfa integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, anche in esecuzione di una misura cautelare.
- La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale rende non necessaria la decisione sull'illegittimità dell'atto originariamente impugnato e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la definizione favorevole della controversia dipende anche dalla successiva integrazione dell'istanza amministrativa da parte del privato e ricorrono giusti motivi.
Come è indicizzato
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