Cassazione Civile, Ordinanza n. 19464/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
Il soggetto che aveva rivestito prima la carica di amministratore unico e poi quella di liquidatore di una società in liquidazione ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società. La corte d'appello ha rigettato il reclamo per difetto di legittimazione, ritenendo che la sola allegazione dell'avvenuta carica di liquidatore, cessata prima della dichiarazione di fallimento, fosse circostanza neutra e non sufficiente a integrare un interesse qualificato. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 18 l.fall. e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sua qualità di cessato liquidatore e di precedente amministratore unico fosse idonea a radicarne la legittimazione a impugnare la dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 18 l.fall., la legittimazione spetta a qualunque interessato, cioè a chi possa subire un pregiudizio specifico dalla dichiarazione di fallimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata perché la corte territoriale aveva erroneamente qualificato come neutra la pregressa assunzione di cariche sociali, senza considerare che l'ex amministratore e l'ex liquidatore sono soggetti sicuramente portatori di un interesse giuridicamente rilevante, anche in ragione delle possibili ricadute sul piano della responsabilità civile. La causa è stata rinviata alla corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
La legittimazione al reclamo contro la dichiarazione di fallimento spetta a ogni soggetto che possa riceverne un pregiudizio specifico, anche solo morale, e non solo a chi sia titolare di un interesse patrimoniale diretto.
art. 18 legge fall.
L'assunzione, anche cessata, di cariche sociali quali amministratore o liquidatore integra di per sé un interesse qualificato a impugnare la sentenza di fallimento della società.
art. 18 legge fall.
La natura dichiarativa erga omnes della sentenza di fallimento consente l'impugnazione da parte di chi possa ottenere una utilità giuridica dalla sua rimozione.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione al reclamo contro la dichiarazione di fallimento, l'espressione "qualunque interessato" va interpretata in senso ampio: è sufficiente un pregiudizio specifico, di qualunque natura, derivante dalla sentenza.
- La pregressa titolarità di cariche sociali, anche se cessate prima del fallimento, non è circostanza neutra, ma può fondare un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione, specie per le possibili ricadute in termini di responsabilità.
- Quando il giudice di merito esclude la legittimazione senza considerare allegazioni rilevanti sulla qualità di amministratore o liquidatore del reclamante, la motivazione è viziata e la decisione va cassata.
- La legittimazione all'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento non richiede la prova di un danno già attuale, essendo sufficiente la potenziale utilità giuridica connessa alla rimozione della pronuncia.
Come è indicizzato
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