Cassazione Penale, Sentenza n. 6253/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione alla mancata restituzione delle somme sequestrate nel 2008 su conti riferiti alle società Finmed e Georgia. Chiede il dissequestro sostenendo che la misura cautelare reale è inefficace per mancata rinnovazione, che le prove usate dal giudice provenivano da decisioni e dichiarazioni relative a terzi (coimputati) non utilizzabili contro di lui, e che l'archiviazione del procedimento a suo carico e le assoluzioni intervenute in Svizzera escludono l'illiceità dei fondi. Denuncia inoltre violazioni di legge e carenze motivazionali, e contesta l'uso di norme (es. art. 240-bis c.p.) non applicabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel valutare le domande di restituzione, il giudice dell'esecuzione abbia correttamente richiesto la prova rigorosa di un diritto legittimo (ius possidendi) sul bene; ha ritenuto rilevanti, ai fini della negazione della restituzione, le sentenze irrevocabili e le dichiarazioni che hanno accertato l'origine illecita delle somme in capo ai conti Finmed/Georgia (anche se tali accertamenti sono stati pronunciati nei confronti di terzi). Ha osservato che l'archiviazione a carico del ricorrente è spiegabile con difficoltà probatoria a escludere il concorso nel reato presupposto, e non determina automaticamente diritto alla restituzione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Riferita alla mancata rinnovazione della misura cautelare reale; il ricorrente invocava la caducazione automatica per mancato rinnovo, ma il giudice ha ritenuto irrilevante tale deduzione rispetto alla mancanza di titolo di proprietà dimostrato dal richiedente.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Richiamata dalla Procura nel procedimento per spiegare la difficoltà probatoria nell'escludere il concorso nel reato presupposto; ha influito sulla valutazione dell'archiviazione e sull'impossibilità di riconoscere automaticamente la lecita origine dei fondi.
art. 240-bis cod. pen.
La norma, introdotta successivamente al fatto, è stata discussa dalle parti: il ricorrente la riteneva non applicabile retroattivamente; il giudice aveva fatto riferimento alla possibilità di confisca, ma la Corte ha ritenuto che la decisione negativa sulla restituzione regge anche senza far leva su questa norma.
art. 77 cod. proc. pen.
Richiamato dalle parti in relazione ai limiti dell'attività del giudice e del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che non si sia verificato un travalicamento del ruolo del giudice nell'esaminare la domanda di restituzione.
art. 263 cod. proc. pen.
Norma riferita al 'favor possessionis': la Corte ricorda che, per la restituzione, è richiesta la prova rigorosa del diritto legittimo (ius possidendi) e che il favor possessionis è applicabile in modo limitato (es., a favore delle società titolari dei conti, non al reclamante privo di titolo).
art. 253, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al concetto di 'corpo del reato': le somme sequestrate sono state considerate, alla luce di sentenze irrevocabili su terzi, come corpo del reato della bancarotta fraudolenta per distrazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o palesemente infondato; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000,00.
art. 648-ter cod. pen.
Riferimento alle indagini e agli interrogatori di Melzi, indicando il contesto di indagine per reati collegati all'intermediazione illecita di fondi; utilizzato per sostanziare la valutazione complessiva dell'origine dei fondi.
Massime di principio
- La domanda di restituzione di cose sequestrate richiede la prova rigorosa di un diritto legittimo (ius possidendi); il semplice possesso non è sufficiente.
- Il 'favor possessionis' previsto dall'art. 263 c.p.p. è applicato con prudenza: può favorire il soggetto titolare dei conti (es. la società), ma non automaticamente il terzo che reclama le somme senza titolo probatorio.
- Accertamenti negativi o positivi pronunciati nei confronti di terzi (sentenze irrevocabili) possono essere rilevanti nella valutazione dell'origine illecita dei beni anche se il richiedente non è stato condannato; ciò può legittimare il diniego di restituzione se il reclamante non prova il proprio diritto.
- Un provvedimento di archiviazione a carico dell'indagato non comporta automaticamente il diritto alla restituzione dei beni sequestrati se l'archiviazione è motivata da difficoltà probatorie (es. impossibilità di escludere il concorso nel reato presupposto).
- Nel ricorso per cassazione è essenziale l'autosufficienza documentale: l'assenza di atti probatori richiede che il ricorso contenga gli elementi (verbali, documenti) necessari a dimostrare l'errore, altrimenti l'impugnazione rischia l'inammissibilità.
- L'invocazione di norme introdotte dopo il fatto non garantisce automaticamente un risultato favorevole; il giudice valuta la richiesta alla luce delle prove e del quadro normativo applicabile, e l'errore procedurale o l'inapplicabilità formale non sempre bastano a ottenere la restituzione.
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