Cassazione Penale, Ordinanza n. 24269/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
L'interessato ha impugnato personalmente, con ricorso sottoscritto il 7 febbraio 2025, l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2025 dal tribunale di sorveglianza di Palermo. La questione esaminata dalla Corte non riguarda il merito della decisione di sorveglianza, ma l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente dalla parte, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che sia la notificazione del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Ne consegue che l'atto, essendo stato sottoscritto personalmente e non da difensore cassazionista, è affetto da inammissibilità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza. In applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017 esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo l'intervento difensivo nei casi previsti.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato, con correlato rafforzamento del requisito di sottoscrizione tecnica.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando la notifica del provvedimento impugnato e la proposizione del ricorso sono successive all'entrata in vigore della riforma, non opera la facoltà di ricorso personale e l'impugnazione va dichiarata inammissibile senza esame del merito.
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