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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21365/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il recupero di contributi e benefici agevolativi fruiti da una società datrice di lavoro per il periodo luglio-settembre 2018. La società aveva versato regolarmente la contribuzione dovuta, ma aveva omesso di trasmettere nei termini alcune denunce contributive Uniemens. L'INPS ha ritenuto tale omissione ostativa alla regolarità contributiva e, quindi, al godimento degli sgravi ex art. 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006, sostenendo che il DURC negativo potesse derivare anche da irregolarità amministrative e non solo da mancato pagamento dei contributi. In primo grado e in appello la pretesa dell'INPS è stata respinta, valorizzandosi la regolarità dei versamenti e la natura meramente formale dell'irregolarità. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006 e degli artt. 3, commi 1 e 4, d.m. 30 gennaio 2015, sostenendo che la tardiva o omessa trasmissione delle denunce mensili integra un'irregolarità ostativa al rilascio del DURC e alla fruizione dei benefici, anche in assenza di omissione contributiva in senso stretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, nel sistema delineato dall'art. 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006 e dal d.m. 30 gennaio 2015, la correttezza e tempestività delle comunicazioni contributive è presupposto indefettibile della regolarità contributiva: l'incompletezza o la tardività delle denunce Uniemens costituiscono irregolarità ostative al rilascio del DURC e quindi alla conservazione dei benefici contributivi, anche se i contributi siano stati integralmente pagati. Ha inoltre rilevato che la regolarizzazione è possibile solo attraverso lo specifico procedimento previsto dalla normativa, non potendo ammettersi una sanatoria ex post in qualsiasi momento; eventuali omissioni dell'ente nel procedimento possono, al più, fondare una domanda risarcitoria, non incidere sulla debenza dei contributi o sull'ostatività dell'irregolarità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006

    I benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all'assenza di violazioni; la disciplina attuativa individua le modalità di rilascio e le irregolarità non ostative, ma la correttezza delle denunce contributive resta presupposto della regolarità.

  • art. 3, commi 1 e 4, d.m. 30 gennaio 2015

    La verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti; la regolarità sussiste solo in specifiche ipotesi e, in mancanza, l'assenza di regolarità deve essere comunicata dopo l'invito a regolarizzare entro 15 giorni.

  • art. 4, d.m. 30 gennaio 2015

    invito a regolarizzare; termine non superiore a 15 giorni

    La sanatoria dell'irregolarità è ammessa solo tramite il procedimento tipizzato di regolarizzazione entro il termine assegnato; decorso inutilmente il termine la risultanza negativa viene comunicata ai soggetti interessati.

  • art. 7, d.m. 24 ottobre 2007

    Richiamato come precedente disciplina procedimentale eccezionale di regolarizzazione, non idonea a consentire una sanatoria libera e tardiva fuori dal procedimento previsto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso e della conservazione dei benefici contributivi, il DURC non ha valore costitutivo della regolarità, ma la sua mancanza o negatività impedisce la fruizione dello sgravio finché l'irregolarità non sia rimossa secondo il procedimento previsto.
  • La regolarità contributiva richiede non solo il pagamento dei contributi, ma anche l'inoltro corretto e tempestivo delle denunce e delle comunicazioni obbligatorie che consentono all'ente previdenziale di verificare la riferibilità e l'esattezza dei versamenti.
  • L'incompletezza o la tardività delle denunce mensili integra un'irregolarità ostativa al rilascio del DURC anche quando non vi sia un'omissione contributiva in senso stretto.
  • La regolarizzazione delle irregolarità contributive è ammissibile solo nei limiti e nei tempi del procedimento tipizzato dalla normativa; non è consentita una sanatoria ex post e sine die.
  • La mancata attivazione del datore di lavoro per regolarizzare nei termini non può essere neutralizzata trasferendo sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi del datore; eventuali violazioni procedimentali dell'ente possono al più dar luogo a responsabilità risarcitoria, se provato il danno.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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