Ordinanza n. 192/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Nella comparazione degli interessi propria della fase cautelare ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela della pubblica incolumità. Ha inoltre osservato che le conseguenze del paventato rischio di denuncia ai sensi dell'art. 650 c.p. sono intrinsecamente collegate alla concreta possibilità di eseguire il provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza contingibile e urgente che dispone il trasferimento coattivo temporaneo di un branco di cani presso una struttura di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. L'atto ordinava, in solido con un altro soggetto, il trasferimento coattivo temporaneo presso una struttura di accoglienza di un branco di cani gestito in una determinata località, imponendo l'adempimento entro quarantotto ore, prevedendo l'esecuzione d'ufficio in danno in caso di inadempienza, ulteriori prescrizioni per la messa in sicurezza del luogo di custodia e il divieto di detenere temporaneamente ulteriori cani. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta invece che la ricorrente ha prospettato conseguenze connesse al paventato rischio di denuncia ai sensi dell'art. 650 c.p.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Norma richiamata quale base normativa dell'ordinanza contingibile e urgente comunale; il testo dell'ordinanza cautelare non ne esplicita ulteriore interpretazione.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Norma richiamata quale base normativa dell'ordinanza contingibile e urgente comunale; il testo dell'ordinanza cautelare non ne esplicita ulteriore interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
art. 650 c.p.
Il rischio di denuncia prospettato dalla ricorrente è ritenuto collegato alla concreta possibilità di esecuzione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l'esecuzione del provvedimento amministrativo è diretta a fronteggiare un rischio per la pubblica incolumità, tale interesse può prevalere sugli interessi privati dedotti dal ricorrente nella comparazione cautelare.
- Il rischio di conseguenze sanzionatorie derivanti dall'inottemperanza a un provvedimento amministrativo deve essere valutato in rapporto alla concreta possibilità di esecuzione del provvedimento stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 22 lug 2026Ordinanza n. 381/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →