Ordinanza n. 133/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bergamo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone cautelarmente la sospensione. Dal testo emergono censure relative alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro, alla pretesa illegittimità della revoca quale esercizio di autotutela senza il rispetto degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, all’omessa comunicazione del preavviso di revoca e alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione sulla base della circolare ministeriale n. 3836/2007.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti sufficienti profili di fondatezza. In sede di sommario esame, ha ritenuto che la revoca fosse legittimamente fondata sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre qualificato la revoca come atto dovuto, conseguente all’accertamento di elementi ostativi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, escludendo l’applicabilità degli istituti ordinari di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. Il preavviso di revoca risultava comunicato tramite PEC all’indirizzo indicato nella domanda; ogni eventuale vizio partecipativo sarebbe stato comunque sanabile ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, trattandosi di potere vincolato. Quanto al permesso per attesa occupazione, il giudice ha rilevato che l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 lo consente, nell’ipotesi di perdita del posto di lavoro, ai titolari di un permesso per lavoro subordinato e presuppone quindi l’effettiva instaurazione di un rapporto lavorativo, non verificatasi nel caso concreto. La circolare ministeriale del 2007 è stata ritenuta superata dalla disciplina sopravvenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. 286/1998
La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro giustificano la revoca del nulla osta al lavoro.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998 consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso; la revoca è qualificata come atto dovuto.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Non trova applicazione alla revoca del nulla osta qualificata come autotutela doverosa conseguente all’accertamento di elementi ostativi.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non trova applicazione alla revoca del nulla osta qualificata come autotutela doverosa conseguente all’accertamento di elementi ostativi.
art. 21-octies l. 241/1990
L’eventuale vizio relativo alla comunicazione del preavviso è comunque sanabile quando il potere esercitato è vincolato.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato, nell’ipotesi di perdita del lavoro, ai titolari di un permesso per lavoro subordinato; ciò presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro conseguente all’accertamento della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e della mancata instaurazione del rapporto di lavoro costituisce atto dovuto quando tali circostanze integrano elementi ostativi previsti dalla disciplina sull’immigrazione.
- Quando la revoca del nulla osta è imposta dalla legge quale conseguenza dell’accertamento di elementi ostativi, essa non costituisce esercizio dell’ordinaria autotutela decisoria e non è soggetta ai presupposti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990.
- La comunicazione del preavviso di revoca all’indirizzo PEC indicato dallo straniero nella domanda soddisfa l’obbligo partecipativo; in ogni caso, l’eventuale omissione di un adempimento partecipativo può essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990 quando il potere esercitato è vincolato.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone che il lavoratore straniero sia stato titolare di un permesso per lavoro subordinato e abbia effettivamente perso un rapporto di lavoro già instaurato; non è applicabile quando il rapporto lavorativo non è mai iniziato.
- Una circolare ministeriale risalente, incompatibile con la disciplina normativa sopravvenuta, non può fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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