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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9382/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 21/12/2020. I motivi: 1) per Valentin Catalin Grigoruta e Ionut Dan Grigoruta: censura di nullità del giudizio di appello per avere la Corte celebrato l'udienza nonostante una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (problema di salute), richiesta che sarebbe stata formulata oralmente dal difensore sostituto con riserva di produrre documentazione medica; allegazione di verbale d'udienza e documentazione medica. 2) per Domenico Fiorinelli: violazione di legge e vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità (insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio; carenza di indizi gravi, precisi e concordanti) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto ai Grigoruta, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: dal verbale d'udienza non risulta presentata alcuna istanza di rinvio né la presenza del presunto sostituto che avrebbe formulato la richiesta; inoltre, anche se l'istanza fosse stata proposta, essa non era corredata di idonea documentazione medica né sussisteva prova della tempestività o dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto, e pertanto la Corte territoriale avrebbe comunque potuto legittimamente respingerla (richiamato principio secondo cui il rinvio per impedimento per salute del difensore richiede idonea documentazione). Quanto a Fiorinelli, le censure sono state ritenute generiche e non confrontate con la motivazione impugnata: la Corte d'Appello ha dato adeguata motivazione, integrata da quella del giudice di primo grado, sulle modalità di commissione dei reati (accesso a sistemi informatici, prelievi e acquisti con carte falsificate) e sul profilo soggettivo; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con elementi negativi della personalità dell'imputato (pregiudicati per reati gravi, numero e intensità dei reati) e rientra nella valutazione discrezionale del giudice. Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come normativa rilevante in relazione alla presunta nullità procedurale; la Corte ha esaminato il verbale e dato rilievo alla mancanza di una formale istanza sul verbale stesso.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nella doglianza; la Corte ha valutato che non sussisteva titolo per far dichiarare la nullità invocata dall'impugnante.

  • D.Ig. n.231 del 2007 (ora art. 493-ter c.p.)

    art. 55 D.Ig. n. 231 del 2007 (ora art. 493-ter cod. pen.)

    Norma relativa ad una delle ipotesi di reato contestate agli imputati; utilizzata per individuare il titolo di reato oggetto della responsabilità penale confermata in parte dalla Corte d'appello.

  • art. 615-quater c.p.

    art. 615 quater cod. pen.

    Norma penale relativa alla condotta di interferenza o accesso abusivo ai sistemi informatici, richiamata nella motivazione sul modo di penetrazione nei sistemi e sulle modalità del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il riconoscimento o diniego rientra nella discrezionalità del giudice e può essere escluso se prevalgono elementi negativi (es. precedenti penali).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente di ordinare sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi inammissibili o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute deve essere tempestiva e corredata da idonea documentazione medica; l'assenza di tale documentazione autorizza il giudice a non rinviare.
  • La verbalizzazione in udienza è atto fidefacente: se dal verbale non risulta una istanza, la Cassazione può ritenere infondata la doglianza che ne prospetti l'esistenza.
  • Le censure generiche sulla insufficienza della prova o sulla 'mancanza' di motivazione sono inammissibili in Cassazione se non indicano in modo specifico i punti della motivazione impugnata e gli elementi di fatto o di diritto che si ritengono viziati.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto e di valutazione discrezionale del giudice; la sua esclusione è legittima se adeguatamente motivata (anche sulla base di precedenti penali del reo).
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: l'assenza di un confronto concreto comporta il rigetto per genericità delle censure.
  • Il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nella proposizione, l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prassi consigliata per difensori: verbalizzare immediatamente ogni istanza in udienza, depositare tempestivamente la documentazione di giustificazione (certificato medico), e, in caso di impedimento, nominare o indicare un sostituto processuale per evitare il rischio di rigetto dell'istanza.

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