Ordinanza n. 1248/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, (A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando di concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2022 (G.U. n. 25/2022); dei provvedimenti comportanti l'esclusione dal concorso per aver superato i limiti di età previsti per la specialità investigazioni scientifiche - chimica; nonché del provvedimento implicito di mancata ammissione al concorso in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; (B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30.1.2023: della graduatoria finale di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri (G.U. n. 25/2022) di cui alla determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2022 0470815, datata 17.8.2022, ma pubblicata sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri il 14.11.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, esclusione o mancata ammissione a un concorso per 13 tenenti nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri e graduatoria finale di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando di concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2022, nonché i provvedimenti di esclusione determinati dal superamento dei limiti di età previsti per la specialità investigazioni scientifiche - chimica. Ha inoltre contestato la mancata ammissione implicita derivante dal meccanismo bloccante della piattaforma digitale, che le avrebbe impedito di completare la presentazione della domanda. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso. Il Collegio, dopo avere già disposto un articolato incombente istruttorio con precedente ordinanza, ha rilevato che l'Amministrazione non vi ha ottemperato e ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi, specificamente documentati, per poter esaminare l'impugnativa, con particolare riguardo alla concreta giustificazione dei requisiti e dei limiti di età connessi alle funzioni del ruolo messo a concorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto una nuova misura istruttoria nei confronti del Ministero della Difesa, ordinando l'acquisizione di una relazione puntuale e documentata relativa al periodo dal 2020 all'ultimo dato disponibile. La relazione dovrà indicare, per ciascun anno, il numero medio dei dipendenti in servizio con la qualifica posta a concorso, le funzioni normalmente assegnate e la loro età media; gli episodi nei quali tali dipendenti abbiano effettivamente esercitato funzioni richiedenti particolari capacità fisiche, come l'uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, con i relativi dati e connotati essenziali; nonché le previsioni del mansionario dell'Arma, da allegare, con l'indicazione delle attività proprie delle figure professionali richieste dal bando e rilevanti per la posizione della ricorrente. La fissazione della successiva udienza pubblica di merito è stata rimessa al Presidente della Sezione. L'ordinanza non contiene una decisione sulla fondatezza dei motivi, né una pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali relative all'acquisizione degli elementi istruttori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando la decisione sul ricorso dipende dalla verifica della concreta correlazione tra i requisiti di accesso a un ruolo pubblico e le mansioni effettivamente svolte, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di dati organizzativi, statistici, funzionali e del mansionario applicabile.
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un precedente ordine istruttorio non impedisce al giudice, ove ritenga ancora necessario acquisire elementi per decidere, di disporre ulteriori specifici incombenti istruttori prima della definizione del merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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