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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12659 n. 31320 del 10/09/2024

SWISSCOM ITALIA/VODAFONE ITALIA

AGCMC12659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Swisscom Italia S.r.l. intende acquisire l’intero capitale sociale di Vodafone Italia S.p.A., ottenendo così il controllo esclusivo di Vodafone Italia e delle sue controllate. L’AGCM ha ritenuto che l’operazione possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in alcuni mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare nei servizi wholesale di accesso alla rete fissa e nei servizi retail fissi per clientela residenziale, business e PA, e ha quindi avviato l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990. Ritenuti accessori solo nei limiti indicati, i patti di non concorrenza, non sollecitazione e gli accordi accessori restano riservati a successiva valutazione se eccedenti tali limiti.

Swisscom Italia / Vodafone Italia: acquisizione del controllo esclusivo di Vodafone Italia da parte di Swisscom Italia; avvio istruttoria

Swisscom Italia / Vodafone Italia: acquisizione del controllo esclusivo e avvio istruttoria

L’operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di Swisscom Italia S.r.l. dell’intero capitale sociale di Vodafone Italia S.p.A., con conseguente acquisizione del controllo esclusivo della target e delle sue controllate. Il provvedimento, adottato il 10 settembre 2024, non conclude il procedimento con autorizzazione ma dispone l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990, in ragione delle possibili criticità concorrenziali emerse in più mercati delle telecomunicazioni.

Parti e perimetro dell’operazione

Swisscom Italia è una holding del Gruppo Swisscom, indirettamente controllato da Swisscom Ltd, attivo in Italia tramite Fastweb S.p.A. nei servizi di telecomunicazione fissa e mobile, ICT e accesso wholesale alla rete fissa. Vodafone Italia appartiene al Gruppo Vodafone ed è attiva nella telefonia mobile e fissa, sia retail sia wholesale, anche tramite il brand Ho. L’operazione comporta inoltre l’acquisizione del controllo delle controllate VND S.p.A., Vodafone Gestioni S.p.A. e VEI S.r.l.

Qualificazione giuridica e soglie di notifica

L’Autorità qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, trattandosi di acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Il caso non ricade nell’ambito applicativo del Reg. (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni dell’art. 1 del medesimo regolamento. Di conseguenza, opera l’obbligo di notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dalle imprese interessate supera 567 milioni di euro e quello di almeno due di esse supera 35 milioni di euro.

Patti accessori e loro ammissibilità

Il contratto di acquisizione prevede un patto di non concorrenza, un divieto di storno di dipendenti, contratti di servizio e ulteriori accordi accessori. L’AGCM richiama i criteri della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni e considera tali pattuizioni accessorie solo nei limiti di necessità e diretta connessione con l’operazione. In particolare, il patto di non concorrenza è ritenuto accessorio solo se circoscritto ai mercati interessati e di durata non superiore a due anni; l’Autorità si riserva di valutare eventuali pattuizioni eccedenti tali limiti.

Mercati rilevanti e segmentazione

L’analisi investe una pluralità di mercati del settore delle comunicazioni elettroniche, con possibili effetti orizzontali e/o verticali. Tra quelli specificamente esaminati figurano:

  • servizi di accesso all’ingrosso di rete mobile;
  • servizi di rete mobile al dettaglio;
  • servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa;
  • servizi di fornitura di linee affittate all’ingrosso;
  • servizi al dettaglio di rete fissa per clientela residenziale;
  • servizi al dettaglio di rete fissa per clientela business;
  • servizi al dettaglio di rete fissa per la pubblica amministrazione.

L’Autorità richiama la propria e la prassi della Commissione sulla dimensione nazionale dei mercati mobile e fixed-line, nonché le possibili sotto-segmentazioni tecniche, in particolare per l’FTTH nel fisso residenziale e per alcune aree urbane. Viene inoltre considerata la rilevanza, ma non la necessità di una definizione autonoma, del mercato delle offerte multiple play.

Effetti nei mercati mobile

Nel mercato wholesale di accesso alla rete mobile l’Autorità osserva che Fastweb non è un operatore infrastrutturato pienamente integrato ma si avvale di accordi di roaming e di co-investimento, mentre Vodafone è un MNO di primo piano. Pur rilevando la dotazione frequenziale complessiva post-merger e le preoccupazioni espresse da terzi, l’AGCM ritiene che la presenza di altri operatori infrastrutturati comparabili e la struttura del mercato escludano effetti restrittivi significativi.

Nel retail mobile, la nuova entità avrebbe una quota intorno al 26,3% in volume e al 30,6% in valore, a fronte di TIM e WindTre con quote analoghe. L’Autorità valorizza il carattere non “maverick” di Fastweb, la limitata prossimità concorrenziale tra Vodafone e Fastweb e la presenza di Iliad come principale forza dinamica del mercato. Pertanto esclude un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva anche in questo mercato.

Effetti nel mercato wholesale fisso e nelle linee affittate

Nel mercato wholesale di accesso alla rete fissa operano principalmente Fibercop, Open Fiber e Fastweb; Vodafone non è attiva lato offerta. Pur riconoscendo che Fastweb è l’unico operatore wholesale integrato nei mercati a valle e che il contesto contrattuale con Fibercop potrebbe incentivare lo spostamento della clientela Vodafone verso la rete Fastweb/Fibercop, l’AGCM ritiene che tali effetti siano meritevoli di approfondimento istruttorio, anche per le possibili ripercussioni sulle posizioni relative di Fibercop e Open Fiber.

Nel mercato delle linee affittate all’ingrosso, l’operazione non appare invece idonea a produrre restrizioni significative, poiché Vodafone non opera lato offerta e la struttura del mercato, con Fibercop, Fastweb e Open Fiber e altri acquirenti rilevanti, non fa emergere rischi di foreclosure apprezzabili.

Effetti nel retail fisso residenziale e FTTH

Nel mercato retail fisso residenziale il nuovo operatore diverrebbe il secondo player con una quota complessiva di circa il 25-30% in valore/volume, riducendo il numero dei principali operatori da quattro a tre. L’effetto è ritenuto più marcato nel segmento FTTH, dove la nuova entità raggiungerebbe circa il 35-40% e assumerebbe la leadership di mercato. L’Autorità sottolinea la vicinanza concorrenziale tra Fastweb e Vodafone, il rafforzamento del secondo operatore e la possibile leva derivante dalla strategia convergente fisso-mobile, con potenziali effetti unilaterali e anche locali, specie nelle grandi aree urbane. Su queste basi considera l’operazione suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva.

Effetti nel retail fisso business

Nel mercato dei servizi fissi per la clientela affari la struttura è già fortemente concentrata e l’operazione comporta il passaggio da un oligopolio a un duopolio sostanziale tra TIM e Fastweb, con il venir meno del terzo operatore Vodafone. L’HHI aumenta da 3.645 a 4.151, con un delta di 507. L’Autorità reputa non convincenti le difese basate su bundle ICT/VAS, complementarietà o potere negoziale della domanda, ritenendo che tali fattori non compensino la perdita di un concorrente diretto. Conclude quindi per un significativo impedimento alla concorrenza effettiva in questo mercato.

Effetti nel retail fisso per la PA

Nel mercato dei servizi fissi per la pubblica amministrazione, il fabbisogno è spesso veicolato tramite gare pubbliche e accordi quadro, con elevate barriere all’entrata. TIM e Fastweb dominano il mercato, e Vodafone rappresenta il terzo operatore. L’operazione rafforza un duopolio già marcato e riduce ulteriormente il numero di contendenti effettivi, con possibili effetti unilaterali e coordinati. L’AGCM evidenzia anche la rilevanza delle gare Consip e la limitata contendibilità delle procedure, non ritenendo sufficienti le argomentazioni delle parti sulla presenza di altri operatori o sulla natura multiprodotto delle gare. Anche in questo mercato l’operazione è considerata suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza.

Esito procedurale

Il provvedimento non decide nel merito con autorizzazione o divieto, ma dispone l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Swisscom Italia S.r.l. e Vodafone Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990. Viene fissato un termine di dieci giorni per l’eventuale audizione delle parti e il procedimento dovrà concludersi entro novanta giorni dalla delibera, salvi i tempi necessari per acquisire il parere dell’AGCOM ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, L. 249/1997.

Punti principali

Parti e operazione

Swisscom Italia S.r.l. è holding di Fastweb S.p.A. e, tramite il Gruppo Swisscom, opera in Italia nelle telecomunicazioni fisse, mobili e ICT. Vodafone Italia S.p.A. è attiva nei servizi di telecomunicazione fissa e mobile al dettaglio e all’ingrosso, anche tramite Ho. L’operazione consiste nell’acquisizione dell’intero capitale di Vodafone Italia da parte di Swisscom Italia, con conseguente controllo esclusivo della target e delle sue controllate.

Qualificazione giuridica e soglie

L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. Non ricorrono le soglie di cui all’art. 1 del Reg. (CE) n. 139/2004; pertanto l’operazione è soggetta alla legge italiana e alla notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, essendo superate le soglie di fatturato nazionale di 567 milioni di euro complessivi e 35 milioni di euro per almeno due imprese interessate.

Patti accessori

L’accordo di acquisizione contiene un patto di non concorrenza, un divieto di storno di dipendenti, contratti di servizio e altri accordi accessori. L’AGCM li considera accessori solo se direttamente connessi e necessari alla concentrazione. Il patto di non concorrenza è ammissibile solo se limitato ai mercati interessati e a una durata non eccedente due anni, in quanto l’azienda trasferita va tutelata solo per l’avviamento e non per il know-how, dato che Swisscom opera già nel settore.

Mercati interessati e definizioni rilevanti

L’Autorità individua numerosi mercati delle comunicazioni elettroniche fisse e mobili, tra cui: accesso wholesale mobile, retail mobile, accesso wholesale fisso, linee affittate wholesale, retail fisso residenziale, retail fisso business e retail fisso PA. Richiama inoltre mercati ulteriori non ritenuti problematici in via preliminare: terminazione mobile e fissa, chiamate end-to-end, connettività internet wholesale, servizi globali di telecomunicazione, servizi IT, data center e cloud, servizi audiovisivi retail. Per il retail fisso residenziale segnala altresì la rilevanza del segmento FTTH e delle aree urbane, in particolare Milano.

Effetti concorrenziali e esito istruttorio

L’AGCM ritiene che l’operazione possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, con possibile costituzione o rafforzamento di una posizione dominante, nei mercati wholesale di accesso alla rete fissa e nei mercati retail fissi residenziale, business e PA. Al contrario, esclude criticità significative nei mercati mobile e nelle linee affittate. In conseguenza di tali dubbi, dispone l’avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990, fissando il termine di 90 giorni per la conclusione, salvo il tempo necessario per acquisire il parere AGCOM.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllotelecomunicazioni fisse e mobilimercato rilevantefase ii

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