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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12646B n. 31321 del 10/09/2024

CRISTOFORETTI-CPL CONCORDIA/CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA-INOTTEMPERANZA

AGCMC12646B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda l’acquisizione del controllo congiunto di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. da parte di Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa. L’Autorità aveva già valutato l’operazione senza avviare istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990, ma ha poi accertato che la concentrazione era stata realizzata prima della comunicazione preventiva, in violazione dell’art. 16, comma 1. Accertata l’inottemperanza, l’AGCM ha irrogato una sanzione pecuniaria a entrambe le imprese.

Cristoforetti S.p.A. / CPL Concordia Soc. Coop. / Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.: inottemperanza all’obbligo di notifica preventiva di una concentrazione (acquisizione del controllo congiunto) e irrogazione di sanzioni

Cristoforetti S.p.A. / CPL Concordia Soc. Coop. / Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. - inottemperanza alla notifica preventiva di concentrazione

Il provvedimento riguarda una concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo congiunto di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. da parte di Cristoforetti S.p.A. e CPL Concordia Società Cooperativa. L’AGCM, dopo aver già deliberato il non avvio dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990, ha accertato che l’operazione era stata realizzata prima della sua comunicazione preventiva, sanzionando le parti per violazione dell’art. 16, comma 1, e applicando l’art. 19, comma 2, della medesima legge.

Le parti

Cristoforetti S.p.A. opera principalmente nella distribuzione extra-rete di prodotti petroliferi, in particolare gasolio per riscaldamento, autotrazione e uso agricolo, nonché nella vendita di gas ed energia elettrica e in altre attività connesse. Il gruppo è attivo soprattutto in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte.

CPL Concordia Società Cooperativa, capogruppo dell’omonimo gruppo, è attiva nel facility management, nella gestione calore in ambito pubblico e privato e nei servizi alle utilities nei settori gas ed energia. SER è una società attiva a livello nazionale nel facility management, nell’energy management e nella gestione calore, operando come ESCo ai sensi della UNI CEI 11352:2014.

L’operazione

Prima dell’operazione, SER era partecipata da Cristoforetti al 50%, da CPL al 21,57% e da Cooperare S.p.A. al 28,43%, in assenza di patti parasociali e quindi senza controllo esclusivo o congiunto stabile. CPL ha acquistato la partecipazione di Cooperare il 12 febbraio 2024; successivamente, nell’operazione comunicata il 4 giugno 2024, CPL ha ceduto a Cristoforetti la quota acquisita e una quota marginale della propria partecipazione. In esito, CPL è scesa al 20,001% e Cristoforetti è salita al 79,999%, ma il patto parasociale previsto tra le parti attribuiva a CPL un diritto di veto su decisioni strategiche, mantenendo il controllo congiunto su SER.

Qualificazione giuridica e disciplina applicabile

L’Autorità ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, per effetto dell’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. Ha inoltre precisato che l’operazione ricadeva nel perimetro della normativa nazionale e non presentava i presupposti di applicazione dell’art. 1 del Reg. CE n. 139/2004.

L’operazione era soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché, al momento del perfezionamento, il fatturato totale nazionale dell’insieme delle imprese interessate nel 2022 superava 532 milioni di euro e almeno due imprese interessate realizzavano individualmente in Italia oltre 32 milioni di euro, secondo le soglie applicabili ratione temporis.

La tardiva comunicazione e le difese delle parti

Le parti hanno sostenuto che l’operazione fosse stata strutturata in più fasi per ragioni fiscali, che la LOI del 12 febbraio 2024 prevedesse sia la successiva cessione di quote sia la stipula di un patto parasociale, e che la concentrazione dovesse considerarsi unica in virtù dell’unitarietà dell’intento e del vincolo condizionale tra gli atti. Hanno inoltre affermato che il controllo congiunto si sarebbe realizzato solo al momento della sottoscrizione del patto parasociale, con conseguente insussistenza della violazione, o quantomeno dei presupposti soggettivi e oggettivi della sanzione.

Valutazione dell’AGCM sulla violazione

L’Autorità ha ritenuto invece che la concentrazione si fosse già perfezionata il 12 febbraio 2024, quando, a seguito dell’acquisto della partecipazione di Cooperare da parte di CPL, Cristoforetti e CPL sono giunte a detenere il 50% ciascuna del capitale di SER. In assenza di pattuizioni diverse, tale assetto era già idoneo a conferire il controllo congiunto. La successiva cessione di una quota da CPL a Cristoforetti e il patto parasociale avrebbero avuto solo la funzione di mantenere quel controllo congiunto, non di farlo sorgere per la prima volta.

Ne deriva che l’operazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva e che la sua mancata notifica, avvenuta solo il 4 giugno 2024, integra una violazione dell’art. 16, comma 1, L. 287/1990. L’AGCM ha inoltre chiarito che gli effetti concorrenziali dell’operazione non rilevano ai fini dell’accertamento della violazione né ai fini della sanzione per omessa notifica.

Valutazione della sanzione

Ai fini dell’art. 19, comma 2, L. 287/1990 e dell’art. 11 L. 689/1981, l’Autorità ha considerato:

  • l’assenza di dolo e la presenza di un errore nella valutazione del momento di realizzazione della concentrazione;
  • la limitata durata del ritardo, inferiore a quattro mesi;
  • la spontaneità della notifica, seppur tardiva;
  • la collaborazione delle parti nel corso del procedimento;
  • l’assenza di effetti pregiudizievoli sul mercato interessato, già esclusi nel provvedimento di non avvio istruttoria.

Tenuto conto anche delle condizioni economiche delle imprese, l’AGCM ha irrogato una sanzione di 7.307,21 euro a Cristoforetti S.p.A. e di 9.049,44 euro a CPL Concordia Società Cooperativa, pari allo 0,003% del rispettivo fatturato nazionale rilevante.

Esito

Il provvedimento accerta la violazione dell’art. 16, comma 1, L. 287/1990 per omessa comunicazione preventiva dell’operazione di concentrazione e dispone le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle due imprese acquirenti del controllo congiunto. Il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione, con le conseguenze ordinarie in caso di ritardo.

Punti principali

Parti e attività

Cristoforetti opera soprattutto nella distribuzione extra-rete di prodotti petroliferi e in attività connesse ai servizi luce e gas; CPL Concordia è attiva nel facility management, nella gestione calore e nei servizi alle utilities nei settori gas ed energia; SER opera nel facility management, energy management e gestione calore come ESCo.

Struttura dell’operazione

L’operazione ha riguardato l’acquisizione del controllo congiunto di SER da parte di Cristoforetti e CPL. La sequenza descritta includeva l’acquisto da parte di CPL della partecipazione di Cooperare in SER e la successiva cessione di una quota da CPL a Cristoforetti, accompagnata da un patto parasociale che attribuiva a CPL diritti di veto su budget e piani industriali.

Qualificazione e soglie

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. L’operazione rientrava nell’ambito della legge nazionale, non in quello del Reg. CE 139/2004, ed era soggetta a notifica preventiva perché le soglie di fatturato nazionale dell’ultimo esercizio risultavano superate.

Violazione dell’obbligo di notifica

L’Autorità ha accertato che l’operazione era già stata realizzata il 12 febbraio 2024, mentre la comunicazione è pervenuta solo il 4 giugno 2024. Ha quindi ritenuto violato l’art. 16, comma 1, L. 287/1990, attribuendo la responsabilità della mancata notifica a Cristoforetti e CPL quali acquirenti del controllo congiunto.

Esito sanzionatorio

Pur escludendo un intento doloso di elusione, l’AGCM ha ritenuto sussistente una condotta colposa per il ritardo nella notifica. Ha considerato il ritardo inferiore a quattro mesi, l’assenza di effetti concorrenziali pregiudizievoli e la collaborazione delle parti, irrogando sanzioni di 7.307,21 euro a Cristoforetti e 9.049,44 euro a CPL.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllo congiuntoinottemperanza alla notifica preventivasanzioni amministrativefacility management e gestione calore

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