Cassazione Penale, Sentenza n. 39888/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficiente valutazione della prova in ordine all'inesistenza delle operazioni fatturate, con riferimento a tre fatture emesse in favore della società Panna e Cioccolato (sostenendo che la società aveva un punto vendita distinto e che i lavori erano stati eseguiti in seguito alla locazione della sede); (2) contestazione con approfondimento sulla fattura di euro 53.564,50 emessa in favore della Degier, deducendo che, trattandosi di soggetto evasore totale, la fattura sarebbe risultata "inutile" e quindi non integrerebbe il reato contestato.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la valutazione di merito della Corte d'appello. Il convincimento della Corte territoriale (confermato in Cassazione) è basato sugli accertamenti della Guardia di Finanza e sulle testimonianze: tre fatture (30/11/2011 - 14/02/2012) verso Panna e Cioccolato per complessivi euro 68.400 sono risultate prive di titoli abilitativi, con operai che hanno negato di aver lavorato; la fattura del 31/12/2011 alla Degier per euro 53.564,50 non trova riscontro nei registri e la Degier era collegata alla Reflex (sede nello stesso stabile e gestione familiare), circostanze che rendono plausibile la connessione e l'intento fraudolento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'effettiva evasione fiscale da parte del terzo non è necessaria perché sussista il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti: è sufficiente il dolo specifico di agevolare l'evasione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., determinato in via equitativa dopo aver considerato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; richiede il dolo specifico dell'emittente di agevolare l'evasione fiscale da parte di terzi, ma non richiede che l'evasione si sia effettivamente realizzata.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente di imputare al ricorrente le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; qui usata per condannare il ricorrente alle spese processuali.
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
Giurisprudenza che qualifica la frode fiscale con emissione di fatture false come reato di pericolo o di mera condotta, rilevando che la tutela è rafforzata e anticipata al momento della condotta tipica.
Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022 (Iacona)
Precisazione giurisprudenziale che l'evasione d'imposta non costituisce l'elemento materiale del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma riguarda il dolo specifico: è necessario che l'emittente persegua il fine di consentire a terzi l'evasione, non che il terzo effettivamente realizzi l'illecito.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e alla valutazione sulla responsabilità colposa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto possibile un prelievo equitativo se non è dimostrata colpa grave del ricorrente.
Massime di principio
- L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è punibile quando l'emittente abbia il dolo specifico di agevolare l'evasione fiscale di terzi; non è necessario che l'evasione si realizzi concretamente.
- Elementi probatori tipicamente decisivi: accertamenti della Guardia di Finanza, mancanza di titoli abilitativi, riscontri nei registri contabili assenti, e dichiarazioni dei presunti esecutori dei lavori che negano l'esecuzione.
- La presenza di collegamenti soggettivi o logistici (stessa sede legale, legami familiari o di gestione) tra emittente e beneficiario rafforza la presunzione di operazioni fittizie e di accordo fraudolento.
- La circostanza che il destinatario delle fatture sia un 'evasore totale' non esclude automaticamente la configurabilità del reato: la fattura falsa può avere utilità o finalità diverse e il dolo dell'emittente può esistere indipendentemente dall'effettiva evasione del destinatario.
- In Cassazione le doglianze di fatto già esaminate e rigorosamente motivate dal giudice d'appello sono difficilmente riammesse: la semplice riproposizione delle stesse censure senza elementi nuovi tende a rendere il ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
- Il giudice può imporre il pagamento di somme a titolo di Cassa delle Ammende e delle spese processuali anche per ricorsi inammissibili, valutando equitativamente l'entità del contributo e l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
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