Cassazione Civile, Ordinanza n. 17540/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie, con cui venivano recuperati a tassazione, per un determinato anno, un maggior reddito d'impresa e un maggior volume d'affari, con riflessi su IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto e il ricorso era stato accolto in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo illegittimo l'accertamento per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12, comma 7, sostenendo che quel termine opera solo quando l'accertamento segua accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente e non anche nei controlli a tavolino o basati su indagini bancarie; con il secondo motivo denunciava omesso esame delle ragioni di urgenza, individuate nell'imminente scadenza del termine per notificare l'accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo non applicabile al caso di specie il termine dilatorio di sessanta giorni dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, perché l'atto impositivo derivava da indagini bancarie e non da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che l'imminente scadenza del termine decadenziale non integra una ragione di urgenza idonea a giustificare la deroga al termine dilatorio e che, comunque, mancava il requisito della decisività del fatto asseritamente omesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le indagini bancarie e le risultanze da esse ricavate possono fondare l'accertamento senza che, per ciò solo, operi il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le previsioni in materia di accertamento IVA tramite controlli documentali o bancari non comportano automaticamente l'applicazione del termine di sessanta giorni previsto per gli accessi e le verifiche in loco.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle garanzie difensive del contribuente, ma la Corte chiarisce che tali garanzie non si estendono indistintamente a ogni forma di controllo fiscale.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ne trae una specifica regola autonoma, limitandosi a ribadire i confini applicativi del contraddittorio procedimentale.
art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'accertamento opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti fondati esclusivamente su indagini bancarie o su controlli a tavolino. In presenza di tributi armonizzati, fuori dall'ipotesi di accesso, resta però fermo l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione richiede la prova di resistenza del contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto con il secondo motivo.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica soltanto quando l'accertamento sia preceduto da accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali destinati all'attività del contribuente; non è estensibile agli accertamenti fondati esclusivamente su controlli documentali o indagini bancarie.
- Il controllo eseguito presso la sede del contribuente e il controllo a tavolino costituiscono procedimenti distinti e non assimilabili ai fini dell'applicazione delle garanzie procedimentali previste per le verifiche in loco.
- Per i tributi armonizzati, anche in assenza di accesso nei locali del contribuente, sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia, la sua violazione comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente assolve all'onere di indicare le difese concrete che avrebbe potuto spendere e supera la c.d. prova di resistenza.
- Le ragioni di urgenza idonee a consentire la deroga al termine dilatorio devono consistere in fatti estranei alla sfera organizzativa e di responsabilità dell'Amministrazione; l'imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non integra, di per sé, una ragione urgente legittimante.
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