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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34368/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di intervento del Fondo di Garanzia presso l'INPS per il pagamento di T.f.r. e ultime tre mensilità maturate da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro. Nei gradi di merito era stata accolta la domanda, ritenendosi sufficiente, per provare l'insolvenza datoriale e la non fallibilità dell'impresa, il pignoramento mobiliare infruttuoso dopo decreto ingiuntivo e una certificazione di inesistenza di beni immobili; la corte territoriale aveva inoltre ritenuto incidentalmente accertabile dal giudice ordinario la non fallibilità del datore di lavoro, valorizzando il fatto che il credito del lavoratore fosse inferiore alla soglia minima di fallibilità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 2 l. n. 297/1982, 1 e 2 d.lgs. n. 80/1992, 15, ultimo comma, l. fall., in relazione all'art. 34 c.p.c. e agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la non assoggettabilità a fallimento non può essere provata dalla sola allegazione o dalla non contestazione dell'importo del credito del lavoratore, ma richiede un accertamento sui debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare; con il terzo motivo ha censurato l'adeguatezza dell'esecuzione individuale tentata dal lavoratore, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, precisando che il requisito della non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro, necessario per l'intervento del Fondo di Garanzia, non può essere desunto dalla sola circostanza che il credito del lavoratore sia inferiore alla soglia di fallibilità, né dalla mera non contestazione di tale dato. Ha affermato che il lavoratore che chieda l'intervento del Fondo resta onerato della prova delle circostanze costitutive del diritto, compresa la non assoggettabilità a fallimento del datore, e che nel caso concreto la corte d'appello aveva errato nel ritenere sufficiente il solo importo del credito del dipendente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 e 5, L. 29 maggio 1982, n. 297

    Le prestazioni del Fondo di Garanzia presuppongono, tra l'altro, che il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267/1942; tale requisito deve essere provato dal lavoratore che chieda l'intervento del Fondo.

  • artt. 1, commi 1 e 2, e 2 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    Le norme richiamate regolano l'intervento del Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro e i relativi presupposti, compresa la condizione di non assoggettabilità del datore al fallimento.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    La soglia di fallibilità va valutata sulla base del complesso dei debiti scaduti e non pagati emergenti dall'istruttoria prefallimentare; non è un fatto impeditivo a carico del fallendo, ma un accertamento officioso del tribunale fallimentare o, in questo contesto, anche incidentale del giudice ordinario.

  • art. 34 c.p.c.

    È richiamato per affermare la possibilità di accertamento incidentale della non fallibilità da parte del giudice ordinario.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore richiedente il Fondo resta onerato della prova dei fatti costitutivi del diritto, tra cui la non assoggettabilità a fallimento del datore.

  • art. 115 c.p.c.

    La mera non contestazione dell'importo del credito del lavoratore non può supplire alla prova del diverso fatto costitutivo della non fallibilità dell'impresa.

  • art. 513 c.p.c.

    Norma evocata nel terzo motivo in tema di esecuzione individuale, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • Chi richiede l'intervento del Fondo di Garanzia deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto, inclusa la non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali; non è sufficiente la semplice allegazione del proprio credito o della sua entità inferiore alla soglia di fallibilità.
  • La soglia di fallibilità non coincide con l'importo del credito del singolo lavoratore, ma va verificata in relazione al complesso dei debiti scaduti e non pagati dell'impresa, secondo un accertamento officioso fondato sugli atti dell'istruttoria prefallimentare.
  • Il principio di non contestazione non può supplire alla prova di un fatto che non rientra nella sfera di conoscibilità della controparte e che richiede un accertamento officioso o tecnico del giudice.
  • In tema di Fondo di Garanzia, la non fallibilità del datore di lavoro può essere scrutinata anche incidentalmente dal giudice ordinario, ma ciò non esonera il lavoratore dall'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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