Ordinanza n. 404/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione prot. n. -OMISSIS-/2026 con la quale, il D.S. del liceo s-OMISSIS-, ha comunicato, il 22.06.2026, che il consiglio di classe ha disposto la non ammissione alla classe successiva dello studente ricorrente per “una votazione inferiore a 6/10 in n. 5 discipline”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione con cui è stata comunicata la non ammissione dello studente alla classe successiva per votazioni inferiori a 6/10 in cinque discipline
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la decisione del consiglio di classe di non ammettere lo studente alla classe successiva. Dal testo emerge che sono state dedotte censure riferite alla valutazione finale, nonché alle comunicazioni scuola-famiglia e alle iniziative di recupero, prospettando omissioni informative e procedimentali idonee, secondo i ricorrenti, a incidere sulla legittimità della non ammissione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, il provvedimento impugnato superi le censure dedotte. I giudizi del consiglio di classe in sede di scrutinio finale sono stati qualificati come espressione di potestà tecnico-discrezionale, sindacabile soltanto per difetto di motivazione, carenza di istruttoria o manifesta illogicità, vizi non ravvisati nel caso concreto. La non ammissione è apparsa prima facie sorretta dalla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline. Il giudice ha inoltre ritenuto che eventuali omissioni informative o procedimentali relative alle comunicazioni scuola-famiglia e alle iniziative di recupero non incidano sulla legittimità del giudizio finale, fondato sull'insufficiente preparazione e sull'incompleta maturazione personale, requisiti indispensabili per l'accesso alla classe successiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.
Massime di principio
- I giudizi del consiglio di classe resi in sede di scrutinio finale appartengono all'area della discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e della manifesta illogicità.
- La non ammissione alla classe successiva può essere ritenuta legittima in sede cautelare quando risulti prima facie fondata sul mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in più discipline e sull'insufficiente preparazione complessiva dell'alunno.
- Eventuali omissioni nelle comunicazioni scuola-famiglia o nelle iniziative di recupero non incidono necessariamente sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione quando questo sia fondato autonomamente sull'insufficiente preparazione e sull'incompleta maturazione personale dello studente.
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