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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03427/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di € 9.963,60, corrispondenti a merci fornite alla società poi ceduta. La società cessionaria dell'azienda ha proposto opposizione sostenendo che il debito non risultava dai libri contabili obbligatori della cedente al momento della cessione e, quindi, non avrebbe dovuto gravare su di essa ai sensi dell'art. 2560 c.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, articolando più profili: che al momento della cessione non vi fosse traccia del debito nei libri obbligatori; che, in base alla disciplina fiscale richiamata, la prova della registrazione nei libri avrebbe richiesto la trascrizione cartacea entro termini successivi e che la sola registrazione su supporto magnetico non sarebbe stata sufficiente; che la cessionaria aveva ricevuto solo il libro giornale stampato relativo a un anno precedente e non poteva consultare i dati informatici interni della cedente; e che l'annullamento della sentenza avrebbe escluso il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori costituisca elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali e che, nel caso concreto, la Corte d'appello avesse accertato in fatto, con motivazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, che le fatture del creditore erano state regolarmente registrate nel libro giornale della società ceduta. Ha inoltre osservato che, anche seguendo la tesi della ricorrente, il motivo difettava di autosufficienza e che, in ogni caso, la ratio dell'art. 2560 c.c. avrebbe imposto alla cessionaria di verificare anche il supporto magnetico quando il libro cartaceo appariva incompleto. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato invece dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    La responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta richiede che tali debiti risultino dai libri contabili obbligatori; la norma tutela la possibilità del cessionario di conoscere i debiti con l'ordinaria diligenza.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata evocata come norma sul vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 7 comma 4-ter D.L. n. 357/94

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la trascrizione su carta dei dati contabili informatici fosse soggetta a termini successivi e che la mera memorizzazione su supporto magnetico non bastasse.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori costituisce un elemento costitutivo essenziale: senza tale iscrizione, il debito non può essere automaticamente opposto al cessionario.
  • La ratio dell'art. 2560 c.c. è quella di consentire al cessionario una conoscenza adeguata e specifica delle passività aziendali, sicché il giudizio sulla conoscibilità va rapportato all'ordinaria diligenza richiesta all'acquirente.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito sulla regolare registrazione del debito nei libri contabili, se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori, è insindacabile in cassazione.
  • Un motivo di ricorso che contesti l'accertamento di merito deve essere autosufficiente, indicando con precisione gli elementi già dedotti nei gradi precedenti e idonei a dimostrare l'errore denunciato.
  • Se il libro cartaceo disponibile al cessionario appare incompleto o non aggiornato, l'ordinaria diligenza può imporre di verificare anche la documentazione informatica o il supporto magnetico, ove accessibile, per escludere passività non emergenti dalla stampa.

Come è indicizzato

MaterieAzienda
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

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