Sentenza n. 2783/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 856/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 20 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’erogazione della Carta docente e il pagamento delle spese di lite al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Le parti ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 856/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, nonché a pagare al difensore antistatario € 840,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva eseguito nessuna delle due statuizioni, e hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stata notificata al Ministero il 25 marzo 2025 e che, alla data della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, erogando alla docente € 2.000,00 complessivi mediante Carta docente e corrispondendo al difensore antistatario € 840,00, oltre accessori. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza del creditore. Il commissario dovrà determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato; le somme devono essere corrisposte direttamente al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La tutela dell’ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza civile costituisce il presupposto per la relativa esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale civile sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’amministrazione ha l’onere di dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento delle statuizioni rimaste ineseguite.
- In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’attività esecutiva richiesta; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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