Cassazione Penale, Ordinanza n. 05354/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza era fondata su una errata valutazione delle prove: due testimoni avevano riferito soltanto una somiglianza tra l'imputato e l'autore del reato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale si era basata solo sulla gravità del fatto e sulla mancata collaborazione nelle indagini. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e non individuava specifici travisamenti delle emergenze processuali; ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo logico la responsabilità valorizzando la somiglianza rilevata da due testimoni e il fatto che l'imputato fosse intestatario dell'auto utilizzata per commettere il furto, in assenza di tesi alternative. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente e non illogica, fondata sul valore dei beni trafugati, sulla violenza sulla porta d'ingresso, sull'azione in pieno giorno con altri correi e sui numerosi precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
art. 133 c.p.
elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen.
Il giudice, nel motivare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, può valorizzare gli elementi di commisurazione della pena indicati dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, salvo che il ricorso individui specifici travisamenti delle emergenze processuali decisive.
- La motivazione di merito sulla responsabilità penale è insindacabile in cassazione quando sia logica, coerente e non manifestamente contraddittoria, anche se il ricorrente propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Ai fini del riconoscimento della responsabilità, il giudice può valorizzare un quadro indiziario complessivo, purché le singole risultanze siano esaminate in modo coerente e non sussistano alternative plausibili trascurate.
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e richiama elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →