Regolamento (UE) 2025/655
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all’accessibilità dei dati sull’infrastruttura per i combustibili alternativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole uniformi sul formato, sulla frequenza di aggiornamento e sulla qualità dei dati relativi alle infrastrutture per combustibili alternativi accessibili al pubblico. Esso attua il regolamento (UE) 2023/1804, imponendo ai gestori o proprietari degli impianti di rendere disponibili dati statici e dinamici tramite i punti di accesso nazionali degli Stati membri. Le specifiche tecniche sono dettagliate in allegato e coprono ricarica elettrica, idrogeno, metano liquefatto e altri combustibili alternativi. Per il formato dati più complesso è previsto un periodo transitorio, con applicazione dal 14 aprile 2026.
Specifiche tecniche e procedure per la disponibilità, l’aggiornamento e l’accessibilità dei dati sull’infrastruttura per i combustibili alternativi accessibile al pubblico.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico, oppure ai proprietari di tali punti quando abbiano concluso accordi in tal senso tra loro, e agli Stati membri per quanto riguarda i punti di accesso nazionali. Riguarda i dati statici e dinamici relativi all’infrastruttura di ricarica e rifornimento per combustibili alternativi, compresi servizi intrinsecamente connessi, con obbligo di rendere tali dati disponibili gratuitamente e in modo aperto e non discriminatorio. L’applicazione generale decorre dal 14 aprile 2025; la specifica tecnica relativa al formato basata su DATEX II e CEN/TS 16157-10:2022 si applica dal 14 aprile 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Specifiche relative al formato, alla frequenza e alla qualità dei dati sull’infrastruttura per i combustibili alternativi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 dà attuazione al regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, disciplinando in modo uniforme le modalità con cui i dati relativi alle infrastrutture accessibili al pubblico devono essere resi disponibili, aggiornati e accessibili. La finalità è consentire agli utenti finali e agli operatori dei servizi informativi di disporre di dati compatibili, interoperabili, affidabili e tempestivi, anche in vista del futuro punto di accesso europeo comune.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sull’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1804 e risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di armonizzare formato, frequenza e qualità dei dati affinché gli utenti finali possano prendere decisioni informate sull’utilizzo dei punti di ricarica e di rifornimento. La Commissione evidenzia che la standardizzazione è necessaria per garantire l’accuratezza, la coerenza e la reperibilità delle informazioni e per supportare sia i punti di accesso nazionali sia il futuro punto di accesso europeo comune.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’obbligo grava sui gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per combustibili alternativi accessibili al pubblico, o sui proprietari di tali punti qualora abbiano concluso accordi tra loro. Gli Stati membri sono invece destinatari degli obblighi procedurali relativi ai punti di accesso nazionali, che devono rendere accessibili i dati in modo aperto e non discriminatorio. L’oggetto della disciplina comprende sia i dati statici sia i dati dinamici relativi all’infrastruttura e ai servizi intrinsecamente connessi, con riferimento a ricarica elettrica, idrogeno, metano liquefatto e altri combustibili alternativi.
Formato dei dati
L’articolo 1 prevede che i tipi di dati elencati all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 siano resi disponibili secondo le specifiche dell’allegato. Per il formato, il regolamento rinvia al modello di dati per i combustibili alternativi in formato DATEX II e richiede almeno l’inclusione della specifica tecnica CEN/TS 16157-10:2022, ma solo a decorrere dal 14 aprile 2026. Il considerando chiarisce che tale rinvio è giustificato dalla complessità tecnica delle specifiche e dalla necessità di un periodo transitorio ragionevole.
Frequenza di aggiornamento
L’articolo 2 distingue tra dati statici e dinamici. I primi devono essere aggiornati al verificarsi di ogni cambiamento e, in ogni caso, entro 24 ore. I dati dinamici, invece, devono essere aggiornati al verificarsi di ogni cambiamento e comunque entro 1 minuto. Il principio è quello di riflettere la situazione più attuale dell’infrastruttura, soprattutto per i dati sensibili al fattore tempo, come disponibilità e stato operativo.
Qualità dei dati e controllo alla fonte
L’articolo 3 introduce requisiti di qualità articolati in cinque criteri: completezza, correttezza, coerenza, tempestività e affidabilità. I soggetti obbligati devono garantire che siano resi disponibili tutti i tipi di dati richiesti, che essi corrispondano alle descrizioni dell’allegato e che non vi siano duplicazioni o sovrapposizioni. Devono inoltre adottare misure tecniche per l’aggiornamento tempestivo dei dati dinamici e istituire meccanismi di controllo della qualità alla fonte prima della loro pubblicazione tramite i punti di accesso nazionali.
Esternalizzazione delle API
Il regolamento consente a qualsiasi soggetto di istituire un’API che fornisca accesso ai dati per conto dei gestori o proprietari e di comunicare informazioni su tali API ai punti di accesso nazionali, secondo gli accordi applicabili. Tuttavia, l’esternalizzazione non libera i gestori o i proprietari dall’obbligo di garantire la qualità dei dati originari. La responsabilità sostanziale resta quindi in capo al soggetto tenuto alla disponibilità dei dati.
Procedure nazionali di accessibilità
L’articolo 4 impone agli Stati membri di predisporre procedure idonee a monitorare regolarmente i dati e le informazioni sulle API rese accessibili attraverso i punti di accesso nazionali, a facilitare lo scambio di informazioni con i soggetti obbligati e ad affrontare i problemi diffusi e persistenti di qualità dei dati. Il controllo nazionale deve assicurare la conformità sia al regolamento (UE) 2023/1804 sia al presente regolamento di esecuzione.
Contenuto dell’allegato: categorie di dati
L’allegato dettaglia in modo esteso i dati statici e dinamici da pubblicare. Per l’infrastruttura in generale sono previste informazioni su denominazione legale e commerciale dell’operatore, numero di punti, servizi di assistenza, contatti, strutture accessorie, coordinate geografiche, paese, regione, città, indirizzo, orari di apertura, fuso orario, compatibilità dei veicoli, limiti dimensionali e modalità di pagamento. Per la ricarica elettrica sono inoltre richiesti dati su connettori, tipo di corrente, potenza massima di stazione e di punto, fornitori di servizi di mobilità accettati, plug-and-charge, servizi di ricarica intelligente e origine rinnovabile dell’energia. Per l’idrogeno sono previsti dati sullo stato dell’idrogeno, la pressione, la capacità giornaliera e il carattere rinnovabile del prodotto; per il metano liquefatto, l’indicazione sull’origine rinnovabile. I dati dinamici riguardano lo stato operativo, la disponibilità, il prezzo ad hoc e, per l’idrogeno, anche la disponibilità limitata inferiore a 100 kg.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 aprile 2025. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato dei dati
I gestori o, se del caso, i proprietari dei punti di ricarica e rifornimento accessibili al pubblico devono rendere disponibili i tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 secondo le specifiche dell’allegato. Dal 14 aprile 2026 tali dati devono inoltre conformarsi al modello DATEX II, includendo almeno la specifica tecnica CEN/TS 16157-10:2022.
Frequenza di aggiornamento
I dati statici devono essere aggiornati ogni volta che si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro 24 ore dal cambiamento. I dati dinamici devono essere aggiornati ogni volta che si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro 1 minuto dal cambiamento.
Qualità dei dati
I dati devono rispettare requisiti di completezza, correttezza, coerenza, tempestività e affidabilità. Devono essere istituiti meccanismi di controllo della qualità alla fonte prima della messa a disposizione tramite i punti di accesso nazionali. È consentita l’esternalizzazione dell’API, ma ciò non esonera gestori o proprietari dalla responsabilità sulla qualità dei dati originari.
Accessibilità tramite i punti di accesso nazionali
Gli Stati membri devono predisporre procedure per monitorare regolarmente i dati e le informazioni sulle API rese accessibili tramite i propri punti di accesso nazionali, agevolare lo scambio di informazioni con i gestori o proprietari e affrontare i problemi diffusi e persistenti di qualità dei dati, in particolare quelli che incidono sullo scambio automatizzato e uniforme tramite API.
Contenuto informativo dell’allegato
L’allegato elenca i tipi di dati statici e dinamici da rendere disponibili: informazioni generali, ubicazione geografica, accessibilità, opzioni di pagamento, funzionalità di ricarica elettrica (connettori, potenza, plug-and-charge, smart charging, energia rinnovabile), fornitura di idrogeno (stato, pressione, capacità giornaliera, origine rinnovabile), metano liquefatto rinnovabile, dati dinamici su stato operativo, disponibilità e prezzo ad hoc, nonché quantità limitata di idrogeno disponibile (<100 kg).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 aprile 2025.
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