Regolamento (UE) 2025/663
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/663 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 per quanto riguarda l’elenco degli elementi di informazione per il repertorio di informazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il catalogo degli elementi informativi che devono essere conservati nel repertorio elettronico dell’aviazione civile istituito dal regolamento (UE) 2018/1139. La modifica interviene sull’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117, eliminando voci non più necessarie o ridondanti, correggendo alcune denominazioni e rimodulando i gruppi prioritari di caricamento. È inoltre inserita una nuova voce relativa all’autorizzazione operativa per gli operatori di UAS.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 aggiornando l’elenco degli elementi di informazione del repertorio elettronico dell’aviazione civile e i relativi gruppi prioritari.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione del repertorio elettronico di informazioni istituito ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139, ossia alle informazioni relative all’aviazione civile conservate e scambiate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, in cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti. Incide in particolare sui contenuti del repertorio e sulla priorità di caricamento di taluni elementi informativi, con effetti per le attività di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nel settore aeronautico. È direttamente applicabile negli Stati membri; non introduce un regime materiale autonomo diverso da quello del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117.
Modifica dell’elenco degli elementi di informazione del repertorio dell’aviazione civile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/663 della Commissione interviene sul quadro previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 in materia di repertorio elettronico di informazioni dell’aviazione civile. La Commissione motiva la modifica con l’esigenza di aggiornare l’allegato I alla luce degli sviluppi successivi all’adozione del regolamento del 2023, eliminando voci non necessarie o duplicate e correggendo i livelli di priorità di alcuni dati.
Contesto normativo
Ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139, le informazioni rilevanti per l’aviazione civile devono essere conservate in un repertorio elettronico istituito e gestito dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti. Il repertorio serve a sostenere la cooperazione tra tali soggetti nell’esercizio dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme. L’articolo 74, paragrafo 8, lettera c), attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per disciplinare il funzionamento e la gestione del repertorio e i requisiti dettagliati relativi agli aggiornamenti periodici e standardizzati delle informazioni.
Oggetto della modifica
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 contiene l’elenco degli elementi informativi da conservare nel repertorio. Il nuovo regolamento ne dispone una revisione puntuale, a seguito del riesame svolto dalla Commissione e delle osservazioni emerse anche nella consultazione mirata con gli organi consultivi dell’Agenzia. Dal riesame è emerso che taluni elementi erano stati inseriti senza necessità, altri risultavano ripetuti o non più pertinenti, mentre per alcuni si è resa necessaria una diversa graduazione dell’urgenza di caricamento.
Soppressioni e correzioni dell’elenco
Tra gli elementi soppressi figura la voce "Certificato di operatore di UAS". Viene soppressa anche la riga relativa alla "Conferma da parte dell’operatore dell’accettabilità delle misure di attenuazione aggiornate e della conformità delle condizioni locali in caso di operazioni transfrontaliere". Il regolamento prevede inoltre una correzione terminologica della voce concernente la dichiarazione del fornitore di addestramento tecnico STS, sostituita con la più ampia formulazione "Dichiarazione in qualità di fornitore di addestramento per gli operatori di UAS".
Aggiornamento dei gruppi prioritari
Il regolamento modifica anche i gruppi prioritari di alcuni elementi del repertorio, in modo da allineare le priorità agli attuali livelli di urgenza e assicurare il rispetto dei termini di caricamento previsti dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2117. In particolare:
- la voce "Durata (cumulativa) dell’esenzione fino a 8 mesi — notifica" è attribuita al gruppo "B";
- la voce "Permesso di volo — approvazione delle condizioni di volo" è attribuita al gruppo "C";
- la voce "Permesso di volo" è attribuita al gruppo "C";
- la voce "Registrazione del dispositivo certificato UAS", rinominata "Registrazione dell’UAS certificato", è attribuita al gruppo "B".
Nuova voce sugli operatori di UAS
Il principale inserimento sostanziale è la nuova riga "Autorizzazione operativa per gli operatori di UAS", aggiunta dopo la voce relativa all’autorizzazione rilasciata a un operatore di un paese terzo (TCO). Tale elemento è assegnato al gruppo prioritario "A", segnalando la massima priorità di caricamento nel repertorio. Il considerando specifica che questa voce era assente dall’elenco originario e doveva essere inclusa con il relativo gruppo prioritario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non istituisce un regime autonomo, ma aggiorna un atto di esecuzione già vigente, con effetto immediato sul contenuto del repertorio e sulle modalità di aggiornamento delle informazioni ivi conservate.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2117
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La finalità è adeguare l’elenco degli elementi di informazione da conservare nel repertorio elettronico alle evoluzioni intervenute dopo l’adozione del regolamento del 2023.
Razionalizzazione dell’elenco degli elementi informativi
Dal riesame risultano soppressi alcuni elementi inizialmente inclusi perché non avrebbero dovuto esserlo, altri perché ripetuti o non più necessari. In particolare, è soppressa la riga "Certificato di operatore di UAS" e anche la riga relativa alla "Conferma da parte dell’operatore dell’accettabilità delle misure di attenuazione aggiornate e della conformità delle condizioni locali in caso di operazioni transfrontaliere".
Aggiornamento di denominazioni e classificazioni
Alcune voci dell’allegato sono aggiornate sul piano terminologico o classificatorio: la voce relativa alla dichiarazione del fornitore di addestramento tecnico STS è rinominata "Dichiarazione in qualità di fornitore di addestramento per gli operatori di UAS"; la "Registrazione del dispositivo certificato UAS" diventa "Registrazione dell’UAS certificato". Inoltre, per varie voci sono modificati i gruppi prioritari associati.
Revisione dei gruppi prioritari di caricamento
Per alcuni elementi informativi sono modificati i gruppi prioritari, al fine di tener conto del mutato livello di urgenza e garantire che nel repertorio siano caricati entro i termini dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2117 solo gli elementi necessari. In particolare, la durata cumulativa dell’esenzione fino a 8 mesi — notifica è assegnata al gruppo "B", mentre il permesso di volo — approvazione delle condizioni di volo e il permesso di volo sono assegnati al gruppo "C"; anche la registrazione dell’UAS certificato è assegnata al gruppo "B".
Introduzione dell’autorizzazione operativa per gli operatori di UAS
È inserita una nuova riga nell’allegato I, dopo l’autorizzazione rilasciata a un operatore di un paese terzo (TCO): "Autorizzazione operativa per gli operatori di UAS", assegnata al gruppo prioritario "A". Il considerando evidenzia che tale elemento mancava nell’elenco originario e deve essere incluso insieme al relativo gruppo prioritario.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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