Regolamento (UE) 2025/656
Regolamento delegato (UE) 2025/656 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la ricarica senza fili, il sistema stradale elettrico, la comunicazione vehicle-to-grid e la fornitura di idrogeno per i veicoli adibiti al trasporto su strada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche tecniche dell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 per renderle coerenti con le più recenti norme europee e internazionali in materia di ricarica dei veicoli elettrici e rifornimento di idrogeno. Introduce o aggiorna i riferimenti normativi per connettori, modi di ricarica, ricarica senza fili, sistemi stradali elettrici, comunicazione vehicle-to-grid e algoritmi/connettori per l’idrogeno. Prevede numerosi regimi transitori per evitare la sostituzione dell’hardware esistente e per consentire una graduale transizione del mercato, con applicazione generale dal 8 gennaio 2026 e, per alcune previsioni avanzate, dal 1o gennaio 2027.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 sulle specifiche tecniche dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, aggiornando le norme applicabili a ricarica elettrica, ricarica senza fili, sistemi stradali elettrici, comunicazione vehicle-to-grid e rifornimento di idrogeno.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e, per il tramite del regolamento (UE) 2023/1804, agli operatori e gestori di infrastrutture di ricarica e rifornimento per combustibili alternativi, ai costruttori di apparecchiature e ai soggetti coinvolti nella progettazione, installazione e ristrutturazione di punti di ricarica e punti di rifornimento. Riguarda in particolare l’infrastruttura per veicoli elettrici leggeri e pesanti, veicoli elettrici della categoria L, autobus elettrici, sistemi di ricarica senza fili, sistemi stradali elettrici e punti di rifornimento di idrogeno gassoso compresso. Le nuove prescrizioni si applicano in generale dal 8 gennaio 2026, con un ulteriore differimento al 1o gennaio 2027 per varie norme più recenti e complesse, soprattutto in materia di comunicazione vehicle-to-grid e Plug and Charge; restano salvi i regimi transitori per gli impianti esistenti, che in più casi possono continuare a conformarsi alle precedenti norme fino alla ristrutturazione. Sono espressamente richiamati i prodotti soggetti al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e, in parallelo, la direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) per i profili di cibersicurezza.
Regolamento delegato (UE) 2025/656: aggiornamento delle specifiche tecniche per l’infrastruttura di ricarica e rifornimento
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2023/1804, che disciplina la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, aggiornandone l’allegato II con nuove e più precise specifiche tecniche. La finalità è garantire interoperabilità, continuità di servizio e coerenza con le norme CEN/Cenelec e ISO/IEC più recenti, evitando nel contempo sostituzioni non necessarie di impianti già operativi.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando evidenziano che la Commissione può aggiornare l’allegato II per introdurre nuove specifiche o allineare i riferimenti tecnici, anche su impulso delle organizzazioni europee di normazione. Il testo insiste su tre esigenze principali: interoperabilità tecnica tra veicoli e infrastrutture, transizione graduale per il mercato e tutela degli investimenti esistenti, soprattutto nei casi in cui l’aggiornamento normativo richiederebbe modifiche hardware o software rilevanti.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda le infrastrutture di ricarica e di rifornimento per veicoli elettrici leggeri e pesanti, veicoli della categoria L, autobus elettrici, sistemi di ricarica senza fili, sistemi stradali elettrici e punti di rifornimento di idrogeno gassoso compresso. Le regole sono organizzate per tipologia di impianto e per livello di potenza, distinguendo inoltre tra punti accessibili al pubblico e punti privati.
Definizioni chiave
Nel nuovo punto 0 dell’allegato II sono definite due nozioni operative fondamentali:
- "installato": collocamento iniziale di hardware, software e infrastrutture elettriche pertinenti;
- "ristrutturato": sostituzione significativa o completa delle apparecchiature pertinenti.
La precisazione serve a delimitare l’applicazione delle nuove norme rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria, che non fanno scattare il regime di ristrutturazione.
Specifiche per la ricarica dei veicoli elettrici leggeri
Per i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata in corrente alternata e continua, installati o ristrutturati dall’8 gennaio 2026, sono richiesti connettori e prese conformi alle versioni aggiornate delle norme EN IEC 62196-2:2022 e EN IEC 62196-3:2022. Per gli impianti esistenti resta invece applicabile, fino alla ristrutturazione, la precedente normativa tecnica del 2017 o del 2014, a seconda del caso.
Per la ricarica in corrente alternata, i punti standard con potenza pari o inferiore a 3,7 kW e destinati principalmente alla ricarica in Modo 2 possono utilizzare prese fisse conformi a IEC 60884-1:2022; altrimenti, per la ricarica in Modo 3, sono richiesti prese fisse o connettori di tipo 2.
Veicoli elettrici della categoria L
Per i veicoli elettrici della categoria L, il regolamento distingue tra punti pubblici in corrente alternata fino a 3,7 kW, punti pubblici sopra 3,7 kW e punti pubblici in corrente continua. A seconda del caso sono ammesse prese tipo 3A, prese IEC 60884-1:2022, connettori di tipo 2 o connettori Combo 2, sempre in funzione dell’interoperabilità e con transizione differita per gli impianti preesistenti.
Autobus elettrici e veicoli pesanti
Anche per gli autobus elettrici vengono aggiornate le specifiche tecniche per punti in CA e CC, con continuità della vecchia disciplina per gli impianti già esistenti fino alla ristrutturazione. Per l’infrastruttura in grado di servire sia veicoli leggeri sia pesanti, la regola di base resta il connettore Combo 2 in Modo 4, secondo EN IEC 62196-3:2022.
Per i veicoli elettrici pesanti, il testo segnala che le specifiche definitive per il sistema MCS saranno introdotte in un momento successivo, una volta completata la normazione europea pertinente.
Ricarica senza fili e sistemi stradali elettrici
Il regolamento introduce nell’allegato II anche le norme applicabili alla ricarica wireless statica induttiva dei veicoli elettrici leggeri, facendo riferimento alle parti della serie EN IEC 61980. Inoltre, disciplina il sistema stradale elettrico per l’alimentazione dinamica dal livello del suolo tramite rotaie conduttrici, richiamando la specifica tecnica CLC/TS 50717:2022.
Comunicazione vehicle-to-grid, Plug and Charge e transizione tecnologica
La parte più articolata del regolamento riguarda la comunicazione tra veicolo e punto di ricarica. Per i punti pubblici installati o ristrutturati dall’8 gennaio 2026 si applicano le norme EN ISO 15118-1, -2, -3, -4 e -5; dal 1o gennaio 2027 si aggiunge la EN ISO 15118-20:2022.
Per i punti di ricarica pubblici che offrono autenticazione e autorizzazione automatiche, come Plug and Charge, è richiesta la coesistenza della conformità sia alla norma EN ISO 15118-2:2016 sia alla EN ISO 15118-20:2022. Il regolamento estende regole analoghe anche ai punti privati dal 1o gennaio 2027, includendo per la ricarica in Modo 2 il riferimento a EN IEC 61851-1:2019.
Il testo chiarisce che la transizione deve essere graduale: i punti esistenti che già operano con soluzioni di comunicazione a basso livello e sono compatibili con i veicoli presenti sul mercato non devono essere costretti a sostituzioni onerose o non recuperabili. Anche i costruttori sono invitati ad adeguare, ove tecnicamente possibile, sia i nuovi veicoli sia quelli già immessi sul mercato.
Idrogeno gassoso compresso
Per i punti di rifornimento di idrogeno gassoso compresso, il regolamento aggiorna i riferimenti tecnici alla norma EN 17127:2024, sia per i connettori sia per l’algoritmo di rifornimento. Viene inoltre chiarita la distinzione tra impianti per veicoli leggeri e per veicoli pesanti, evitando sovrapposizioni interpretative.
Cibersicurezza e raccordo con altri atti dell’Unione
Nei considerando si precisa che la disciplina è complementare alla direttiva (UE) 2022/2555, poiché i gestori dei punti di ricarica rientrano nei settori ad alta criticità sotto il profilo della cibersicurezza. Il regolamento richiama anche il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, che resta applicabile ai prodotti immessi sul mercato, comprese le prese fisse per la ricarica elettrica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 8 gennaio 2026. Questa applicazione differita risponde all’esigenza, espressamente richiamata dal regolamento delegato, di prevedere periodi transitori ragionevoli per le modifiche introdotte nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1804.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1804
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento delegato. L’intervento è fondato sull’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1804, che consente di aggiornare le specifiche tecniche per assicurare interoperabilità e allineamento alle norme europee.
Definizioni di "installato" e "ristrutturato"
Viene inserito nell’allegato II un punto 0 che definisce "installato" come il collocamento iniziale di hardware, software e infrastrutture elettriche necessarie alla ricarica, e "ristrutturato" come sostituzione significativa o completa delle apparecchiature pertinenti. Le manutenzioni ordinarie e la sostituzione di singoli componenti, come i cavi, non sono considerate ristrutturazioni.
Ricarica di potenza standard e potenza elevata per veicoli elettrici leggeri e categoria L
Sono aggiornate le specifiche per i punti di ricarica in CA e CC per veicoli elettrici leggeri, con distinzione tra potenza standard e potenza elevata, e per i veicoli della categoria L. Per gli impianti installati o ristrutturati dal 8 gennaio 2026 si applicano le norme EN IEC 62196-2:2022 e EN IEC 62196-3:2022; per gli impianti esistenti restano applicabili le versioni 2017 e 2014 fino alla ristrutturazione. Per i punti di ricarica della categoria L sono previsti requisiti specifici per impianti pubblici sotto e sopra 3,7 kW, con prese fisse o connettori di tipo 3A, tipo 2 e connettori Combo 2 a seconda del caso.
Punti di ricarica per autobus elettrici e veicoli pesanti
Per gli autobus elettrici sono aggiornate le norme tecniche per punti di ricarica in CA e CC, con applicazione delle versioni EN IEC 62196-2:2022 e EN IEC 62196-3:2022 per i nuovi impianti o quelli ristrutturati dal 8 gennaio 2026, mentre gli esistenti restano conformi alle versioni precedenti fino alla ristrutturazione. Per l’infrastruttura ad alta potenza destinata sia a veicoli leggeri sia pesanti è richiesto almeno il connettore Combo 2 in Modo 4 secondo EN IEC 62196-3:2022; il sistema MCS per soli veicoli pesanti è espressamente rinviato a successiva integrazione normativa.
Ricarica senza fili statica induttiva e sistemi stradali elettrici
Sono introdotte specifiche tecniche per la ricarica wireless statica induttiva dei veicoli elettrici leggeri mediante le norme EN IEC 61980-1:2021, EN IEC 61980-2:2023 e EN IEC 61980-3:2022. Per l’alimentazione elettrica dinamica dal livello del suolo tramite rotaie conduttrici si applica la specifica tecnica CLC/TS 50717:2022.
Comunicazione vehicle-to-grid e Plug and Charge
Sono aggiornate e articolate le norme di comunicazione tra veicolo e punto di ricarica. Per i punti pubblici installati o ristrutturati dal 8 gennaio 2026 si applicano EN ISO 15118-1:2019, -2:2016, -3:2016, -4:2019 e -5:2019; dal 1o gennaio 2027 è richiesto anche EN ISO 15118-20:2022. Per i punti pubblici che offrono autenticazione e autorizzazione automatiche, come Plug and Charge, sono richieste sia EN ISO 15118-2:2016 sia EN ISO 15118-20:2022. Sono previste regole analoghe per i punti privati dal 1o gennaio 2027, con riferimento anche a EN IEC 61851-1:2019 per la ricarica in Modo 2.
Regime transitorio per impianti esistenti e tutela degli investimenti
Il regolamento preserva la conformità degli impianti già installati prima delle date di entrata in applicazione delle nuove norme, imponendo in molti casi il mantenimento della conformità alle vecchie versioni fino alla ristrutturazione. Inoltre, esenta alcuni punti di ricarica esistenti e pubblici o privati che utilizzano soluzioni di comunicazione a basso livello già compatibili con i veicoli sul mercato, per evitare investimenti non recuperabili e sostituzioni integrali di hardware e software.
Rifornimento di idrogeno gassoso compresso
Le specifiche per i connettori dei punti di rifornimento di idrogeno gassoso compresso per veicoli leggeri e pesanti e l’algoritmo di rifornimento sono aggiornate alla norma EN 17127:2024. È chiarito che il punto 3.1 si riferisce ai veicoli leggeri, mentre il punto 3.5 disciplina i veicoli pesanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’8 gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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