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Sentenza

Sentenza n. 947/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di adozione preliminare di una variante al PUC, recante la riclassificazione in zona turistico-alberghiera F4 di una parte dell’area della centrale elettrica di Fiume Santo, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la variante urbanistica deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Ha sostenuto che la centrale termoelettrica non fosse destinata alla dismissione, bensì a una procedura di riconversione, e che la destinazione alberghiera dell’area confinante potesse ostacolare tale procedura e risultasse incompatibile con esigenze di sicurezza. Ha inoltre contestato l’applicazione della disciplina paesaggistica sulla delocalizzazione delle attività industriali dalla fascia costiera, rilevando che la centrale necessiterebbe del collegamento al mare per l’approvvigionamento del combustibile e per il raffreddamento degli impianti, nonché la coerenza della nuova zona F4 con la localizzazione territoriale prevista dalle norme paesaggistiche. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 52 delle NTA del PUC comunale e ulteriori profili di difetto di istruttoria, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che il Comune non avesse previamente verificato l’esistenza di un interesse concreto alla realizzazione di una struttura alberghiera mediante la procedura prevista dalla disciplina urbanistica comunale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo cessate le misure di salvaguardia dopo tre anni dall’adozione della variante. Il Comune ha eccepito sia l’inammissibilità originaria, per l’assenza di un piano attuativo o progetto edilizio concretamente leso, sia l’applicabilità del termine quinquennale di efficacia delle misure di salvaguardia, in ragione della convocazione della conferenza di co-pianificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità originaria. Ha affermato che l’atto consiliare di adozione di una variante urbanistica è immediatamente lesivo per i proprietari delle aree interessate, i quali sono legittimati a impugnarlo senza dover previamente presentare un piano attuativo o un progetto edilizio incompatibile con le misure di salvaguardia. L’adozione della variante, pur inserita in un procedimento a formazione progressiva, produce infatti un’efficacia imperativa diretta, impedisce gli interventi contrastanti e determina l’applicazione delle misure di salvaguardia. Nel merito processuale, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, le misure di salvaguardia cessano dopo tre anni dall’adozione dello strumento urbanistico, salvo che questo sia stato sottoposto all’amministrazione competente per l’approvazione entro un anno, nel qual caso operano per cinque anni. Il TAR ha escluso che la mera indizione della conferenza di co-pianificazione prevista dall’art. 20, comma 9, l.r. n. 45/1989 integri tale presupposto, poiché la conferenza si conclude con l’acquisizione di intese, concerti e pareri e non comporta ancora la trasmissione dello strumento all’amministrazione regionale per l’approvazione. Prima della trasmissione, il Comune deve ancora esaminare le osservazioni, conformarsi ai pareri, revisionare e approvare definitivamente il piano. Poiché nel caso concreto la conferenza non era stata conclusa e non erano stati compiuti i successivi passaggi procedimentali entro un anno, le misure di salvaguardia hanno cessato di produrre effetti allo spirare del termine triennale. È quindi venuto meno l’interesse alla caducazione delle previsioni impugnate, senza esame dei motivi sostanziali. Spese compensate per l’esito e la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione della variante; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 61, comma 1, lett. b), PPR Sardegna

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni paesaggistiche asseritamente violate; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 62, comma 1, lett. j), PPR Sardegna

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicazione della disciplina sulla delocalizzazione delle attività industriali dalla fascia costiera; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 89, comma 1, lett. b), PPR Sardegna

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni paesaggistiche asseritamente violate; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 90 PPR Sardegna

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni paesaggistiche asseritamente violate; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 52 NTA del PUC del Comune di Sassari

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una previa verifica dell’interesse alla realizzazione della struttura alberghiera; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

    Il termine quinquennale presuppone l’effettiva sottoposizione dello strumento all’amministrazione competente per l’approvazione entro un anno; la mera convocazione o indizione della conferenza di co-pianificazione non è sufficiente.

  • art. 20, comma 9, l.r. n. 45/1989

    La conferenza di co-pianificazione costituisce una fase di acquisizione di intese, concerti e pareri e non equivale alla trasmissione dello strumento urbanistico all’amministrazione regionale per l’approvazione.

  • art. 20, comma 14, l.r. n. 45/1989

    Dopo la conferenza di co-pianificazione il Comune deve esaminare le osservazioni, conformarsi ai pareri e apportare le opportune revisioni al piano; sino al completamento di tali passaggi non vi è definitiva sottoposizione dello strumento alla Regione.

  • art. 20, commi 16 e 17, l.r. n. 45/1989

    La verifica di coerenza regionale interviene dopo l’approvazione definitiva comunale e la trasmissione del piano; tale fase non può ritenersi integrata dalla sola conferenza di co-pianificazione.

Massime di principio

  • L’atto consiliare di adozione di una variante urbanistica è immediatamente lesivo per i proprietari delle aree interessate, poiché produce efficacia imperativa diretta, impedisce gli interventi edilizi e urbanistici incompatibili e rende applicabili le misure di salvaguardia; il proprietario può quindi impugnarlo senza dover previamente presentare un piano attuativo o un progetto edilizio in contrasto con la variante.
  • Ai fini della proroga quinquennale delle misure di salvaguardia prevista dall’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non è sufficiente che il Comune abbia indetto o convocato la conferenza di co-pianificazione; occorre che lo strumento urbanistico sia stato effettivamente sottoposto all’amministrazione competente per l’approvazione entro il termine previsto.
  • La conferenza di co-pianificazione non equivale alla definitiva trasmissione dello strumento urbanistico all’amministrazione competente per l’approvazione quando, dopo la sua conclusione, restino da esaminare le osservazioni, recepire i pareri, modificare e approvare definitivamente il piano.
  • Quando le misure di salvaguardia cessano di produrre effetti e non residua un interesse concreto e attuale alla caducazione della variante adottata, il ricorso contro le previsioni urbanistiche diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di legittimità sostanziale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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