Sentenza n. 621/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio-rigetto serbato dal Prefetto di Prato sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 06.03.2021 avverso il decreto del Questore di Prato del 03.02.2021, notificato il 04.02.2021, di rifiuto della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ex art. 10 d. lgs. 30/2007, nella parte in cui è stato chiesto al Prefetto di Prato l’accertamento dei presupposti per il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ex art.12 comma 3 d. lgs. 30/2007 e 30 comma 5 D. GS. 286/1998;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto del Prefetto di Prato sul ricorso gerarchico contro il diniego della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, nonché il diniego del Questore e l’omessa valutazione subordinata del permesso per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un precedente permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di una cittadina rumena e aveva successivamente richiesto la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE. La Questura aveva respinto l’istanza, rilevando il venir meno della stabile ed effettiva relazione con la moglie, risultata irreperibile in Italia dal 16 ottobre 2017. Il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto, chiedendo in via subordinata l’accertamento dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in ragione dell’attività svolta tramite impresa individuale e dei redditi dichiarati. Deduceva violazione degli artt. 12 del d.lgs. 30/2007, 26 e 30 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere. Sosteneva che il Prefetto avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata e la documentazione reddituale prodotta, oltre alla dedotta cessazione della pericolosità sociale conseguente all’estinzione di un precedente reato. Contestava inoltre il silenzio-rigetto perché privo di motivazione e di adeguata istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego della carta di soggiorno, poiché alla data della domanda il requisito della stabile ed effettiva relazione con la coniuge, previsto dall’art. 10, lett. d-bis), del d.lgs. 30/2007, non risultava sussistente: il ricorrente era iscritto nella scheda di famiglia con altre persone, mentre la moglie risultava irreperibile in Italia da circa tre anni. Il Collegio ha inoltre ritenuto giustificato il giudizio di pericolosità sociale, fondato sull’avviso orale e su plurimi elementi relativi a reati in materia di stupefacenti, all’arresto per detenzione ai fini di spaccio, al possesso di denaro ritenuto provento dell’attività illecita e di materiale per il confezionamento, nonché ad altri reati. Secondo il TAR, il diniego del titolo di soggiorno può fondarsi anche su condotte denotanti pericolosità sociale, indipendentemente dall’esito del procedimento penale o dall’applicazione di misure di prevenzione, purché gli elementi indiziari siano concordanti. La medesima pericolosità sociale è stata ritenuta ostativa anche al rilascio del permesso per lavoro autonomo, sicché non sussisteva l’obbligo di accogliere la domanda subordinata. Le spese sono state compensate per l’assenza di memorie difensive dell’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 30/2007
Il requisito della stabile ed effettiva relazione con il coniuge cittadino dell’Unione europea deve sussistere al momento della domanda del titolo di soggiorno; la sua mancanza legittima il diniego.
art. 12 d.lgs. 30/2007
“nel caso di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l’art. 30 comma 5 del d.lgs. 286/1998”
La disciplina della conversione del titolo può operare nei casi previsti dalla norma, ma il rilascio del diverso titolo resta comunque subordinato alla verifica dei relativi requisiti, compresa l’assenza di una condizione ostativa di pericolosità sociale.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiede la disponibilità dei mezzi economici previsti dalla legge, ma tale requisito non supera eventuali ragioni ostative connesse alla pericolosità sociale.
art. 30, comma 5, d.lgs. 286/1998
“in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio (…) il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo (…)”
La conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro autonomo è possibile nei casi previsti, ma non comporta il diritto automatico al rilascio quando sussistano condizioni ostative.
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del silenzio-rigetto, ma la censura non ha condotto all’annullamento, essendo risultate infondate le contestazioni sostanziali relative ai titoli richiesti.
art. 1, Libro I, Capo I, d.lgs. 159/2011
Le categorie di soggetti indicati dalla disposizione sono state richiamate nell’avviso orale quale base della valutazione di pericolosità sociale.
art. 4, Libro I, Capo II, Sezione I, d.lgs. 159/2011
La reiterazione di condotte antigiuridiche può comportare la proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nel quadro della valutazione preventiva di pericolosità.
Massime di principio
- Il requisito della stabile ed effettiva relazione con il coniuge cittadino dell’Unione europea, richiesto per il rilascio della carta di soggiorno al familiare non avente la cittadinanza dell’Unione, deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente alla data della domanda; l’irreperibilità del coniuge sul territorio nazionale e l’assenza di una convivenza effettiva possono dimostrare il venir meno del requisito.
- Il diniego di un titolo di soggiorno può essere fondato su una valutazione attuale di pericolosità sociale ricavata non soltanto da condanne definitive o da specifiche misure di prevenzione, ma anche da condotte illecite e da elementi indiziari plurimi e concordanti, purché idonei a evidenziare un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza.
- La disponibilità di redditi derivanti da lavoro autonomo e la costituzione di un’impresa individuale non rendono automaticamente dovuto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo quando ricorra una condizione ostativa di pericolosità sociale.
- La domanda subordinata di conversione o rilascio di un diverso titolo di soggiorno non può essere accolta se il richiedente è privo di un requisito ostativo comune al titolo principale e a quello subordinato.
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