Cassazione Civile, Ordinanza n. 18718/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica stipulata con un Comune per l'attuazione di un piano di lottizzazione industriale e artigianale. Una società proprietaria/cedente dei terreni aveva poi trasferito alcuni lotti a una società di leasing, che li aveva concessi in locazione finanziaria a un'altra società utilizzatrice. Quest'ultima ha agito chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva realizzazione di opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, in particolare l'innesto a rotatoria su una strada già statale e interventi connessi di asfaltatura e segnaletica. La società convenuta ha chiamato in garanzia il Comune e la Provincia, sostenendo che il ritardo o l'omissione dipendessero dalle amministrazioni pubbliche. Dopo una prima declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il T.A.R. ha affermato la propria giurisdizione con sentenza non definitiva, poi passata in giudicato interno non essendo stata impugnata nei modi previsti. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese risarcitorie tra privati. La società originariamente convenuta ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con quattro motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione delle norme sulla giurisdizione amministrativa e dell'art. 37 c.p.c., sostenendo che la giurisdizione del giudice amministrativo non potesse estendersi alle controversie tra privati e che non potesse essere precluso il riesame della giurisdizione; ha inoltre richiamato profili di prova del danno e di effettività della tutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione di giurisdizione era già stata definita nel medesimo processo dalla sentenza non definitiva del T.A.R., che aveva espressamente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su tutte le domande proposte, comprese quelle risarcitorie e di manleva, con statuizione coperta da giudicato interno perché non impugnata con i rimedi e nei termini pertinenti. Di conseguenza, il ricorso mirava in realtà a rimettere in discussione una questione ormai preclusa, in contrasto con la precedente decisione delle Sezioni Unite n. 38737/2021. La Corte ha quindi confermato la preclusione derivante dal giudicato interno sulla giurisdizione, ha condannato la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e ha disposto altresì la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133, lett. f), d.lgs. n. 104/2010
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la questione è preclusa dal giudicato interno sulla giurisdizione.
art. 133, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104/2010
Citato dalla ricorrente tra le norme sulla giurisdizione amministrativa speciale; ritenuto non più scrutinabile per effetto della preclusione interna.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104/2010
Norma invocata sul riparto di giurisdizione; la Corte afferma che la sua applicazione non può essere riesaminata dopo la formazione del giudicato interno.
art. 9 d.lgs. n. 104/2010
La Corte valorizza la regola per cui il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione va dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia che abbia statuito sulla giurisdizione.
art. 37 c.p.c.
Richiamato come parametro del sindacato sulla giurisdizione; la Corte ribadisce che il giudice dei successivi gradi non può tornare a decidere sulla giurisdizione dopo una pronuncia espressa o implicita coperta da giudicato.
art. 103 c.p.a.
È richiamato per evidenziare che la sentenza non definitiva sul punto giurisdizione avrebbe dovuto essere impugnata nei modi previsti; la sua mancata impugnazione ha determinato il giudicato interno.
art. 36, comma 2, c.p.a.
La sentenza non definitiva del T.A.R. è qualificata come decisione che può statuire solo su alcune questioni, anche con prosecuzione istruttoria sul merito.
art. 110 d.lgs. n. 104/2010
Citato nei motivi di ricorso come disposizione processuale connessa alla devoluzione e al rito; non è oggetto di autonoma applicazione decisoria nel provvedimento.
artt. 112 e ss. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai profili di prova e alla decisione sul danno; la Corte non li esamina nel merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato sia quale parametro del giusto processo e della ragionevole durata, sia quale fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di euro 5.000 per abuso del processo, ritenendo il ricorso proposto nonostante la questione fosse già stata definita e senza adeguato confronto con la giurisprudenza pregressa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Invocato nei motivi come parametro del ricorso per cassazione per questioni di giurisdizione; non conduce ad accoglimento per la preclusione del giudicato.
art. 362 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per il sindacato delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione; la Corte ne limita l'operatività in presenza di giudicato interno.
Massime di principio
- La questione di giurisdizione, una volta decisa espressamente con sentenza non definitiva nel medesimo processo e non impugnata nei modi previsti, si copre di giudicato interno e non può essere nuovamente rimessa in discussione nei successivi gradi, neppure dinanzi alle Sezioni Unite.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla giurisdizione è pieno, ma resta pur sempre circoscritto al rispetto delle preclusioni processuali già maturate nel giudizio in cui la questione si è formata.
- Quando una decisione di merito presuppone una previa statuizione sulla giurisdizione già passata in giudicato interno, i motivi che tentino di riaprire quel tema sono inammissibili perché diretti contro una questione ormai preclusa.
- La proposizione di un ricorso che ignori una precedente statuizione definitiva sulla giurisdizione può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ove emerga colpa grave o mala fede nella coltivazione dell'impugnazione.
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