Cassazione Civile, Ordinanza n. 05939/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite pendente, della regolarità della stessa e dell’avvenuto versamento della prima rata. Applicando l’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata quindi decisione sui motivi del ricorso nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti ricorsi proposti da due società avverso avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007, nonché avvisi di irrogazione sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato documentazione attestante la presentazione di domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022 e il versamento della prima rata. Le controricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; anche l’Avvocatura dello Stato ha dato atto della regolarità della domanda di definizione.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamati come base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
la presentazione della domanda e il deposito della prova del pagamento consentono la sospensione del processo fino al termine previsto
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il processo è dichiarato estinto ... se è stata fissata la data della decisione
nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della domanda e della prova del versamento comporta la declaratoria di estinzione del giudizio
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
la definizione agevolata comporta che ciascuna parte sopporti le spese già anticipate
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della L. n. 197 del 2022, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dovuto o della prima rata impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente, anche in cassazione, se ricorrono i presupposti temporali e procedurali previsti dalla legge.
- La definizione agevolata della lite produce un effetto processuale assorbente, che impedisce la decisione del ricorso nel merito e determina la chiusura del giudizio senza pronuncia sulle censure proposte.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge, con permanenza a carico delle parti delle spese da esse anticipate.
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