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Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva: - del decreto del Ministero della Difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva -OMISSIS-; - di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 1105862024 del 9.09.2025; e, per l'effetto, per ottenere il riconoscimento della causa di servizio in relazione alla patologia “esiti di -OMISSIS-in terapia sostitutiva”, e per l’accertamento del conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento dell'equo indennizzo di cui alla tab. B A ex l. 915/78;

Giustizia amministrativa202502481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della causa di servizio e del conseguente equo indennizzo, unitamente agli atti presupposti e al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un decreto della Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa, nonché gli atti e pareri presupposti, tra cui il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 1105862024 del 9 settembre 2025. Ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata nel ricorso e l'accertamento del conseguente diritto all'equo indennizzo previsto dalla tabella B A della legge n. 915/1978. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità né le censure articolate dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni oggetto del giudizio necessitassero di adeguato approfondimento in sede di merito. Non ha quindi definito la fondatezza delle censure, né ha espresso una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, limitandosi a fissare l'udienza pubblica di merito del 17 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione della persistente pendenza e dell'impregiudicatezza del merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; l'ordinanza non ne esplicita l'applicazione concreta.

  • tabella B A l. 915/1978

    Indicata dalla ricorrente quale base normativa del richiesto equo indennizzo; il giudice non decide sul relativo diritto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'ordine di oscuramento.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia

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