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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12582/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Corte di assise d'appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, che aveva determinato in un anno la durata dell'isolamento diurno a seguito di una nuova ordinanza di esecuzione di pene concorrenti emessa il 16 dicembre 2024. Ha dedotto: 1) l'erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione rispetto al nuovo provvedimento di cumulo, sostenendo che l'illegittimità di un precedente decreto esecutivo, nel quale sarebbero state computate pene relative anche a contestazioni non sfociate in condanna definitiva, avrebbe travolto anche il successivo decreto di rettifica, con effetti pregiudizievoli non sanabili; 2) l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata esplicitazione dei criteri che avrebbero giustificato la misura di un anno di isolamento diurno; 3) l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sentenza di cognizione divenuta definitiva il 30 novembre 2021, assumendo che la pena dell'ergastolo non potesse essere stata inflitta per effetto dell'annullamento di alcuni reati satellite e che vi fosse stata violazione del divieto di reformatio in peius, qualificata dalla difesa come pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto che tra i diversi provvedimenti di cumulo emessi dal pubblico ministero non vi sia un nesso di dipendenza logico-giuridica, sicché l'eventuale periodo di detenzione sine titulo non può essere fatto valere in sede esecutiva ma, al più, mediante il rimedio indennitario previsto dall'art. 314 c.p.p. Ha inoltre rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva indicato espressamente i parametri fattuali posti a base della quantificazione dell'isolamento diurno. Quanto al terzo motivo, la censura è stata considerata eccentrica perché la pena dell'ergastolo risultava già definitivamente determinata in cognizione e il giudizio esecutivo non può essere utilizzato come rimedio a eventuali violazioni processuali verificatesi nel giudizio di cognizione, peraltro solo ipotizzate e non dimostrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Il pregiudizio derivante da un eventuale periodo di detenzione sine titulo non incide sulla legittimità del nuovo cumulo o del provvedimento esecutivo, ma può essere fatto valere, se ne ricorrono i presupposti, attraverso il rimedio indennitario.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I diversi provvedimenti di cumulo emessi in sede esecutiva non sono tra loro legati da un rapporto di dipendenza logico-giuridica tale da rendere automaticamente illegittimo il successivo atto di rettifica per effetto di vizi del precedente.
  • L'eventuale detenzione subita sine titulo non va fatta valere per contestare la legittimità del cumulo o del nuovo ordine di esecuzione, ma attraverso il rimedio indennitario previsto dal codice di procedura penale.
  • In sede esecutiva il giudice deve indicare i parametri fattuali posti a base della determinazione della durata dell'isolamento diurno; la censura di difetto di motivazione è infondata se tali elementi risultano esplicitati.
  • Il giudizio di esecuzione non può essere utilizzato come strumento surrettizio per rimediare a dedotte violazioni processuali verificatesi in cognizione, specie se tali violazioni non sono specificamente dimostrate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzione penale
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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