Sentenza del 08/11/2018 n. 11329 - Comm. Trib. Prov. Catania
IRAP professionisti - assenza dipendenti, collaboratori o di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili - Non applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'IRAP a un professionista che esercitava l'attività senza dipendenti o collaboratori e senza beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili e normalmente utilizzati nell'attività autonoma, quali mobili d'ufficio, computer, telefono, fotocopiatrice, fax, cancelleria o autovettura. Il motivo della contestazione era l'assenza di un'autonoma organizzazione produttiva idonea a generare un valore aggiunto distinto dall'attività personale del professionista.
La decisione
La sentenza afferma che l'IRAP non è applicabile quando il risultato economico deriva esclusivamente dall'autoorganizzazione del professionista oppure quando l'organizzazione predisposta ha un'incidenza marginale e non richiede attività di coordinamento. In assenza di dipendenti, collaboratori o beni strumentali eccedenti il normale corredo professionale, le modalità di esercizio dell'attività escludono l'esistenza di un'autonoma organizzazione produttiva tassabile ai fini IRAP. Il principio è conforme alla sentenza della Corte di Cassazione n. 21203 del 5 novembre 2004.
Norme richiamate
Art. 2 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata. Secondo l'interpretazione richiamata, non ricorre tale presupposto quando l'attività professionale si fonda essenzialmente sulle capacità personali del contribuente e l'organizzazione utilizzata è minima, marginale e priva di autonoma capacità produttiva.
Corte di Cassazione, sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004
La pronuncia è indicata come conforme al principio secondo cui l'IRAP non è dovuta dal professionista privo di un'autonoma organizzazione, in particolare quando non impiega dipendenti o collaboratori e utilizza soltanto beni strumentali indispensabili o di normale dotazione.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, non la mera titolarità di una partita IVA o l'esercizio abituale dell'attività.
- L'assenza di dipendenti e collaboratori costituisce un forte indice dell'inesistenza di un'autonoma organizzazione, anche se deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso concreto.
- L'utilizzo di beni strumentali ordinari e indispensabili per svolgere la professione, come computer, telefono, arredi, cancelleria o autovettura, non dimostra di per sé la presenza di un'organizzazione soggetta a IRAP.
- L'IRAP può essere esclusa quando il reddito deriva principalmente dal lavoro personale del professionista e l'organizzazione non aggiunge una capacità produttiva significativa né richiede coordinamento di risorse.
- La presenza di personale, collaboratori non occasionali, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o una struttura organizzata più complessa può invece indicare la sussistenza del presupposto impositivo.
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