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Sentenza

Sentenza n. 5032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202403286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per nove mesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la determinazione con cui l’Amministrazione, dopo l’assoluzione irrevocabile dal reato di favoreggiamento personale perché il fatto non sussiste, aveva rideterminato in nove mesi la precedente sanzione di sospensione dall’impiego di dodici mesi. In primo grado erano stati dedotti la violazione dell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001, dell’art. 1393 d.lgs. 66/2010, dell’art. 653 c.p.p. e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, insufficienza, perplessità, irrazionalità, sviamento e carenza dei presupposti; era stata inoltre denunciata la violazione dell’art. 97 Cost. per mancato bilanciamento degli interessi ed eccessività della sanzione. Il TAR aveva ritenuto che l’assoluzione penale impedisse all’Amministrazione di fondare la responsabilità disciplinare sui fatti oggetto del procedimento penale. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo l’errata applicazione dell’art. 653 c.p.p. e il travisamento del fatto, poiché l’assoluzione riguardava soltanto il reato di favoreggiamento personale e non tutti i fatti disciplinarmente contestati: frequentazione di un soggetto noto alle forze dell’ordine, offerta e svolgimento di un servizio di bonifica da microspie e svolgimento di attività di investigazione privata incompatibile con lo status militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha chiarito che l’art. 653, comma 1, c.p.p. preclude una diversa valutazione disciplinare dei fatti accertati come materialmente insussistenti nella sentenza penale irrevocabile solo quando vi sia piena identità tra i fatti oggetto del giudizio penale e quelli contestati disciplinarmente, sia sotto il profilo materiale sia con riguardo alla partecipazione soggettiva. Nel caso concreto, la sentenza penale aveva escluso la configurabilità del favoreggiamento personale, ma aveva comunque accertato l’esistenza del rapporto di conoscenza e l’offerta, per il tramite della compagna, di un servizio di bonifica da microspie. Restavano inoltre autonomamente valutabili in sede disciplinare l’attività extraprofessionale di investigazione privata incompatibile con lo status militare e la messa a disposizione di conoscenze tecniche e operative in favore di un soggetto inserito in ambienti criminali. Tali condotte risultavano provate dall’istruttoria disciplinare e non erano state escluse dal giudicato penale. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione dell’Amministrazione, sottolineando la particolare gravità della condotta in rapporto all’appartenenza alla Guardia di Finanza, ai doveri di moralità, rettitudine, correttezza, trasparenza e imparzialità e agli obblighi derivanti dal giuramento. Ha ritenuto proporzionata la sospensione di nove mesi, osservando che lo stato di servizio e i precedenti favorevoli erano stati considerati dall’Amministrazione, ma risultavano recessivi rispetto alla gravità dei fatti. Il militare è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.

    L’efficacia vincolante dell’assoluzione penale opera soltanto con riguardo ai fatti oggettivi e soggettivi identici a quelli valutati nel processo penale; se la contestazione disciplinare comprende fatti ulteriori o una diversa area di condotte, questi possono essere autonomamente accertati e valutati dall’Amministrazione.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Disciplina il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti del personale militare e consente la riattivazione o prosecuzione del procedimento disciplinare nei limiti compatibili con l’esito del giudizio penale.

  • art. 55-ter d.lgs. 165/2001

    È richiamato tra le disposizioni invocate nel giudizio di primo grado sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, senza che il Consiglio di Stato ne svolga una specifica autonoma applicazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato con riferimento al difetto di motivazione del provvedimento disciplinare; il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivata la sanzione attraverso la descrizione delle condotte, della loro gravità e della proporzione della misura.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato per contestare il mancato bilanciamento degli interessi e l’eccessività della sanzione; il Collegio ha ritenuto non irragionevole e proporzionata la sospensione, in ragione della gravità delle condotte e dei doveri istituzionali del militare.

Massime di principio

  • L’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel procedimento disciplinare opera, ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p., soltanto quando i fatti valutati in sede penale e quelli contestati disciplinarmente siano identici nella loro materialità e nella partecipazione soggettiva dell’incolpato.
  • L’assoluzione dal reato non impedisce la valutazione disciplinare dei medesimi accadimenti sotto una diversa qualificazione, quando la sentenza penale non abbia escluso la loro esistenza materiale ma soltanto la loro idoneità a integrare la fattispecie criminosa contestata.
  • Quando la contestazione disciplinare comprende condotte ulteriori rispetto al capo d’imputazione penale, il giudicato assolutorio non copre tali condotte, che possono essere autonomamente accertate dall’Amministrazione nel rispetto delle garanzie del procedimento disciplinare.
  • Per un appartenente alla Guardia di Finanza, la frequentazione di soggetti inseriti in ambienti criminali e la messa a loro disposizione di conoscenze tecniche o operative possono integrare una grave violazione dei doveri di moralità, rettitudine, correttezza e fedeltà istituzionale, anche se non costituiscono reato.
  • La valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare può attribuire prevalenza alla gravità oggettiva della condotta rispetto ai precedenti favorevoli di servizio, quando questi ultimi siano stati considerati dall’Amministrazione ma risultino recessivi rispetto alla lesione dei doveri istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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