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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - in parte qua, del decreto n.-OMISSIS- dell’-OMISSIS- emanato dal Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva, notificato a mezzo pec in data -OMISSIS- - del verbale mod. -OMISSIS- del -OMISSIS- della C.M.O. di Roma, nella parte in cui ha ascritto la patologia sofferta dal ricorrente alla tabella B.

Giustizia amministrativa202300430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della difesa che, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della leucemia a cellule capellute, ha liquidato l’equo indennizzo sulla base dell’ascrizione alla tabella B, nonché il presupposto verbale della C.M.O. di Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sergente dell’Esercito impiegato in missioni internazionali, aveva ottenuto con precedente sentenza il riconoscimento giudiziale della dipendenza da causa di servizio della leucemia a cellule capellute. Il successivo decreto ministeriale aveva riconosciuto l’equo indennizzo, parametrandolo però alla tabella B, sulla base del verbale della C.M.O. di Roma. Il ricorrente ha contestato l’ascrizione, sostenendo che la patologia, pur in remissione completa, avrebbe comportato una grave compromissione funzionale e avrebbe dovuto essere ricondotta alla quarta categoria della tabella A, anziché alla tabella B; ha inoltre dedotto l’erronea applicazione dei codici 9322 e 9323 del d.m. Sanità 5 febbraio 1992, violazione delle tabelle normative, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, inattendibilità, manifesta ingiustizia, sviamento e disparità di trattamento. Le amministrazioni hanno sostenuto il carattere tecnico delle valutazioni medico-legali, la sufficienza della motivazione per relationem e l’impossibilità di comparare il caso con altre situazioni cliniche. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica per accertare il grado di compromissione funzionale e la corretta ascrizione tabellare.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comitato di verifica, poiché il giudizio riguardava esclusivamente la classificazione tabellare effettuata dalla C.M.O. e la precedente sentenza aveva escluso un nuovo coinvolgimento del Comitato. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il verbale della C.M.O., richiamato per relationem nel decreto ministeriale, era estremamente laconico e non consentiva di ricostruire il percorso logico posto a fondamento dell’ascrizione alla tabella B; ciò ha giustificato la verificazione. Il Collegio medico legale della Difesa, all’esito dell’esame della documentazione e degli approfondimenti clinici, ha ritenuto che la leucemia a cellule capellute in remissione clinica completa, considerato l’interessamento sistemico del midollo osseo e delle stazioni linfonodali, fosse riconducibile, in applicazione del criterio analogico e proporzionale, all’ottava categoria della tabella A. Il TAR ha ritenuto esaustive e condivisibili tali conclusioni, non contestate dalla difesa erariale, e ha quindi ravvisato l’erroneità dell’ascrizione e i vizi di difetto di istruttoria e motivazione. È stata invece esclusa la disparità di trattamento, poiché la valutazione medico-legale dipende da elementi oggettivi e soggettivi propri di ciascun caso, non comparabili con altre situazioni. Il decreto ministeriale e il presupposto verbale sono stati annullati in parte qua. Il Ministero della difesa è stato obbligato a rideterminare e riconoscere l’equo indennizzo in conformità alla verificazione entro sessanta giorni. Il Ministero dell’economia e delle finanze è stato estromesso; le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, e il compenso del verificatore, pari a euro 400 oltre IVA, sono stati posti a carico del Ministero della difesa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 90/2010, art. 1082

    Leucemia a cellule capellute in attuale remissione completa di malattia

    La disposizione è stata richiamata per la classificazione tabellare delle infermità ai fini dell’equo indennizzo; il giudice ha ritenuto erronea l’ascrizione alla tabella B e ha ritenuto applicabile, sulla base della verificazione, l’ottava categoria della tabella A.

  • d.m. Sanità 5 febbraio 1992, codici 9322 e 9323

    I codici sono stati richiamati per contestare la quantificazione dell’invalidità, rispettivamente dell’11% e del 70%; la decisione ha risolto la questione attraverso la diversa ascrizione tabellare risultante dalla verificazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto violato perché il verbale medico-legale, recepito per relationem nel decreto, era troppo laconico per consentire di comprendere il percorso logico della classificazione tabellare.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Sono stati applicati per disporre la verificazione tecnica, necessaria in ragione dell’estrema tecnicità della materia e dell’insufficienza dell’istruttoria documentale.

  • d.P.R. 461/2001

    È richiamato quale disciplina dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo si fonda su una valutazione medico-legale tecnica, il richiamo per relationem al verbale dell’organo sanitario non assolve l’obbligo di motivazione se il verbale è talmente laconico da non consentire di ricostruire il percorso logico seguito per l’ascrizione tabellare.
  • L’ascrizione tabellare di un’infermità deve essere sorretta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione idonea a rappresentare il grado di compromissione funzionale concretamente valutato; l’erronea classificazione integra i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Quando la patologia non è espressamente contemplata dalle voci tabellari, la classificazione ai fini dell’equo indennizzo può essere effettuata mediante criterio analogico e proporzionale, tenendo conto dell’estensione sistemica della menomazione e del grado di compromissione funzionale accertato.
  • La valutazione medico-legale relativa all’ascrizione tabellare deve essere compiuta sulla base delle caratteristiche oggettive della patologia e delle condizioni soggettive dell’interessato; tali peculiarità impediscono, di regola, di desumere una disparità di trattamento dal confronto con altri casi clinici.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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