Sentenza del 26/10/2015 n. 1861 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi e compensazioni - Disposizioni discriminatorie - Rapporti tra diritto comunitario e giudice nazionale - Istanze di rimborso - Criteri di applicabilità e decorrenza del termine a quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di rimborso non può essere fatta valere quando il rapporto tributario sottostante è divenuto definitivo per effetto delle disposizioni interne applicabili e sono scaduti i termini previsti per contestarlo o chiedere la restituzione. La pronuncia comunitaria può orientare l'interpretazione e incidere sui rapporti ancora pendenti, ma non riapre automaticamente situazioni ormai esaurite.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la compatibilità con il diritto comunitario di disposizioni interne in materia di rimborsi e compensazioni IRPEF, ritenute discriminatorie. In particolare, si discute dell'effetto delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea sui rapporti tributari interni, dei criteri per applicare tali pronunce e della decorrenza del termine per presentare l'istanza di rimborso. Il principio affermato è che gli effetti delle pronunce comunitarie non possono incidere su rapporti giuridici ormai definiti ed esauriti in base alla normativa nazionale.
Norme richiamate
Normativa interna in materia di IRPEF, rimborsi e compensazioni
Le disposizioni nazionali disciplinano i presupposti e i termini per la presentazione delle istanze di rimborso e possono determinare la definitività del rapporto tributario se non vengono tempestivamente contestate.
Diritto dell'Unione europea e pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea
Le pronunce comunitarie devono essere applicate dal giudice nazionale nei rapporti ancora pendenti, ma non producono normalmente effetti retroattivi illimitati su rapporti tributari già definiti secondo la normativa interna.
Massime di principio
- Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea può imporre la disapplicazione o la reinterpretazione di una norma nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione, ma non consente automaticamente di riaprire rapporti tributari ormai definitivi.
- Per ottenere un rimborso è necessario verificare sia l'illegittimità della pretesa fiscale sia il rispetto del termine previsto per presentare l'istanza; il termine decorre secondo le regole applicabili al rapporto e non necessariamente dalla successiva pronuncia comunitaria.
- La definitività del rapporto, derivante dalla scadenza dei termini o da una decisione irrevocabile, costituisce normalmente un limite alla retroattività degli effetti di una pronuncia europea.
- Nei rapporti ancora pendenti, il giudice nazionale deve interpretare la disciplina interna in modo conforme al diritto dell'Unione oppure disapplicare la disposizione nazionale incompatibile, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- La valutazione concreta richiede di ricostruire la data del versamento, la data di presentazione dell'istanza di rimborso, l'eventuale impugnazione dell'atto e l'eventuale intervenuta definitività del rapporto.
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