Sentenza n. 728/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: quanto al ricorso introduttivo, - del Progetto Riabilitativo Individualizzato datato -OMISSIS- con il quale l’A.S.L. di Avellino ha predisposto un piano terapeutico in favore della minore di 10 ore settimanali di terapia ABA, oltre 2 ore di supervisione ogni due mesi, per la durata di sei mesi e di ogni atto presupposto e preparatorio; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età (2-6,11 anni 15 ore, 7- 12,11 anni 10 ore); - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 ore di supervisione mensile da parte dell’analista del comportamento certificato e di un’ora di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni; e per la condanna dell’A.S.L. all’erogazione, in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa, del trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 25 ore a settimana, oltre 3 ore di supervisione mensile da parte dell’analista del comportamento certificato e di un’ora di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni; quanto ai motivi aggiunti, - del progetto di vita personalizzato prot. n.-OMISSIS-predisposto dall’A.S.L. di Avellino in favore del minore ricorrente, contenente l’indicazione di n. 13 ore complessive di trattamento ABA, comprensivo di supervisione e 2 ore mensili di parent training per la durata di un anno, negando, così, di fatto l’erogazione di 25 ore settimanali di terapia ABA, oltre 3 ore di supervisioni mensile da parte dell’analista del comportamento certificato e di 1 ora settimanale di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora alla settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o, in subordine, per i prossimi 4 anni; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora alla settimana di parent training fino al compimento del 18mo anno di età o, in subordine, per i prossimi 4 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’A.S.L. di Avellino che prevedeva 13 ore settimanali complessive di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training, nonché gli atti regionali e aziendali presupposti relativi alla determinazione del monte ore per fasce d’età
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato dapprima un progetto riabilitativo individualizzato che prevedeva 10 ore settimanali di terapia ABA e, con motivi aggiunti, il successivo progetto di vita personalizzato che prevedeva 13 ore settimanali complessive, comprensive di trattamento, supervisione e parent training, per un anno. Hanno dedotto l’illegittimità del PDTA regionale approvato con DGRC n. 131/2021 e delle delibere dell’A.S.L. nella parte in cui predeterminavano il monte ore sulla base di fasce d’età, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria del progetto individuale, l’inadeguatezza quantitativa del trattamento rispetto alle condizioni cliniche del minore, la mancata analitica ripartizione tra terapia ABA, supervisione e parent training e l’inclusione di attività svolte da figure non sanitarie o non specializzate. Hanno chiesto l’erogazione a carico del SSN di almeno 25 ore settimanali di ABA, oltre a tre ore mensili di supervisione e un’ora settimanale di parent training, fino alla maggiore età o, in subordine, per quattro anni. L’A.S.L. ha sostenuto la natura tecnico-discrezionale della valutazione, l’adeguatezza del progetto e il superamento della precedente disciplina regionale; la Regione ha difeso la conformità del PDTA alle linee guida e ha evidenziato la successiva modifica introdotta dalla DGRC n. 42/2024.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il progetto del gennaio 2023 era stato superato dal successivo progetto di vita impugnato con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati accolti solo parzialmente. Il TAR ha respinto le censure contro la DGRC n. 131/2021 e il relativo PDTA, rilevando che la DGRC n. 42/2024 aveva eliminato il carattere vincolante del monte ore per fascia d’età, qualificandolo come orientativo e derogabile e imponendo una valutazione clinica caso-specifica adeguatamente motivata. È stata altresì respinta la censura diretta contro la delibera aziendale, ormai superata dalla nuova disciplina regionale. È stato invece annullato il progetto di vita individualizzato per difetto di motivazione e di istruttoria: l’A.S.L. aveva descritto il quadro clinico e gli obiettivi terapeutici, ma non aveva spiegato perché proprio 13 ore fossero adeguate né aveva distinto analiticamente le ore di terapia ABA, supervisione e parent training. La CTU ha ritenuto appropriato un trattamento di 13 ore settimanali complessive, comprensive di 4 ore mensili di supervisione, oltre a 4 ore mensili di parent training. Il TAR ha fatto proprie tali conclusioni, ritenendo legittimo il sindacato sulla discrezionalità tecnica quando siano dedotti travisamento, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. L’A.S.L. è stata quindi ordinata a garantire il trattamento nella misura indicata per 24 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salva rivalutazione dopo il primo semestre sulla base di specifica istruttoria, visite specialistiche, test valutativi, resoconti di supervisione e concreta evoluzione del minore. È stata esclusa l’estensione automatica del trattamento fino alla maggiore età, in ragione della necessità di una rivalutazione periodica rebus sic stantibus. Le spese sono state compensate per metà tra ricorrenti e A.S.L.; per la restante metà l’A.S.L. è stata condannata al pagamento di 750 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti. Le spese sono state compensate nei rapporti con la Regione; gli oneri della CTU sono stati posti per metà a carico dei ricorrenti e per metà a carico dell’A.S.L.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992
Richiamato quale base normativa della definizione e dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento sociosanitario dei minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, delle persone con disturbi mentali e delle persone con disabilità rientra nei LEA; il trattamento ABA è stato ricondotto dal giudice nell’ambito delle prestazioni garantite dal SSN.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Richiamato, insieme alle linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità, quale fondamento dell’inclusione del trattamento ABA nei LEA.
art. 3 l. 134/2015
Rimette alle più avanzate evidenze scientifiche la selezione dei trattamenti terapeutici rilevanti per la cura dei disturbi dello spettro autistico; le Linee guida dell’ISS richiedono una valutazione clinica caso-specifica dell’efficacia dell’intervento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il trattamento ABA destinato a minori con disturbo dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito dal Servizio sanitario nazionale, anche mediante erogazione indiretta quando necessaria ad assicurare l’effettività della prestazione sanitaria.
- La determinazione del numero, delle caratteristiche e dei luoghi di svolgimento degli interventi ABA deve essere effettuata sulla base di una valutazione clinica individualizzata; i parametri regionali per fascia d’età possono avere carattere orientativo e derogabile, ma non possono tradursi in un automatismo vincolante né dispensare l’amministrazione dall’obbligo di motivare concretamente eventuali scostamenti.
- Un progetto terapeutico individualizzato è illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria quando descrive il quadro clinico e gli obiettivi del minore ma non espone le ragioni specifiche per cui il monte ore prescelto è ritenuto adeguato, né distingue analiticamente le ore di terapia, supervisione e parent training.
- La discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria non impedisce il sindacato giurisdizionale: il giudice amministrativo può verificare, anche mediante CTU, che la valutazione non sia viziata da travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- L’erogazione di un trattamento sanitario riabilitativo deve essere disposta rebus sic stantibus e sottoposta a periodica rivalutazione della risposta terapeutica e dell’evoluzione clinica; non è pertanto normalmente legittimo predeterminare giudizialmente il medesimo trattamento e il medesimo monte ore fino alla maggiore età.
- In sede di rivalutazione, l’amministrazione deve fondare eventuali modifiche del trattamento su visita specialistica, test valutativi, resoconti di supervisione, risultati raggiunti, obiettivi ancora da conseguire e condizioni specifiche dell’assistito, esplicitando le ragioni puntuali dell’aumento o della riduzione delle ore.
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