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Sentenza

Sentenza del 12/05/2016 n. 866 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Principio di alternatività con l'Iva - Non sussiste in caso di assegnazioni ai soci di cooperative edilizie in seguito alla modifica del n. 8 bis dell'art. 10, d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'assegnazione del fabbricato da parte della cooperativa edilizia dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa, in applicazione della precedente disciplina agevolativa e del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La questione è sorta dopo la modifica dell'art. 10, n. 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972, che ha reso esenti da IVA le assegnazioni di fabbricati a uso abitativo ai soci di cooperative edilizie.

La decisione

La tesi del ricorrente è stata respinta. Il mutamento del regime IVA, conseguente alla modifica normativa del 2006, ha comportato il superamento tacito della precedente agevolazione che prevedeva l'imposta di registro in misura fissa. L'assegnazione esente da IVA deve quindi essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale. L'applicazione congiunta dell'esenzione IVA e di un'imposta di registro meramente simbolica determinerebbe infatti una sostanziale e irragionevole esenzione complessiva dall'imposizione.

Norme richiamate

  • Art. 10, n. 8-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione, come modificata, ha reso esente da IVA l'assegnazione di fabbricati a uso di civile abitazione ai soci di una cooperativa edilizia.

    La modifica ha cambiato il regime complessivo di tassazione delle assegnazioni, facendo venir meno il presupposto per mantenere l'imposta di registro in misura fissa.

  • Art. 35, comma 8, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Ha modificato il n. 8-bis dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.

    La novella ha introdotto l'esenzione IVA per le assegnazioni di abitazioni ai soci di cooperative edilizie e ha reso incompatibile la precedente disciplina agevolativa dell'imposta di registro fissa.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Il principio non impone automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa quando l'operazione è esente da IVA; occorre verificare il regime risultante dalla normativa vigente e la coerenza complessiva del sistema impositivo.

  • Principio di eguaglianza e principio di capacità contributiva

    Sono richiamati come parametri che potrebbero essere compromessi da un regime di sostanziale intassabilità delle assegnazioni, ottenuto mediante esenzione IVA e imposta di registro meramente simbolica.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa rende un'operazione esente da IVA, non è automatico che continui ad applicarsi una precedente agevolazione che prevedeva l'imposta di registro in misura fissa.
  • Il regime fiscale deve essere valutato nel suo complesso e alla luce delle modifiche normative successive: una nuova disciplina può determinare l'abrogazione tacita di una precedente disposizione incompatibile.
  • Il principio di alternatività IVA-registro non equivale necessariamente all'esenzione o alla tassazione fissa dell'atto; in caso di operazione esente da IVA, può trovare applicazione l'imposta di registro proporzionale se questa è la soluzione coerente con la disciplina vigente.
  • Le interpretazioni che producono una sostanziale totale assenza di imposizione possono essere disattese quando risultano irrazionali rispetto ai principi di eguaglianza e capacità contributiva.

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