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Circolare

Circolare numero 167 del 14-8-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ribadisce la reiterazione della disciplina dei lavori socialmente utili e fornisce chiarimenti operativi su finanziamento, criteri di assegnazione, prosecuzione dei progetti, mobilità tra progetti, iscrizione nelle liste di mobilità, trattamento economico, periodi di formazione e casi di rifiuto. Viene inoltre precisata l’estensione del sussidio in specifiche ipotesi, il ruolo delle Commissioni regionali per l’impiego e degli enti gestori, nonché gli adempimenti informativi verso INPS e uffici del lavoro.

Disposizioni sui lavori socialmente utili e chiarimenti applicativi sul sussidio

Lavori socialmente utili: reiterazione della disciplina e chiarimenti applicativi

La circolare affronta la reiterazione normativa della disciplina dei lavori socialmente utili introdotta dal D.L. n. 404/1996 e fornisce istruzioni operative per l’attuazione delle modifiche già apportate dal D.L. n. 300/1996, con particolare attenzione al comma 10 dell’art. 1. Accanto ai chiarimenti sul sussidio, vengono precisati i criteri di selezione dei lavoratori, i rapporti tra enti gestori, CRI e INPS, nonché le regole su finanziamento, formazione, mobilità tra progetti e sanzioni in caso di rifiuto dell’assegnazione.

Ambito di applicazione e destinatari

La disciplina dei LSU viene reiterata senza modifiche sostanziali, salvo la nuova formulazione dell’art. 1, comma 10, che amplia la possibilità di prosecuzione delle attività anche oltre la platea dei lavoratori già impegnati al 31.12.1994. La prosecuzione è ammessa anche per soggetti cessati o cessandi da CIGS o mobilità dopo il 31.8.1995, purché la fattispecie rientri nei criteri e nelle priorità fissate dalla Commissione regionale per l’impiego e vi siano risorse regionali disponibili.

L’art. 1, comma 2, conferma che l’iscrizione negli albi o elenchi degli esercenti attività commerciali, artigiani, coltivatori diretti e liberi professionisti non costituisce impedimento all’avviamento ai LSU, a condizione che il soggetto dichiari, ai sensi della legge n. 15/1968, che l’iscrizione non corrisponde all’esercizio dell’attività.

Finanziamento dei progetti e riparto del Fondo per l’occupazione

La circolare richiama i decreti ministeriali del 6 maggio 1996 sul Fondo per l’occupazione e le successive ripartizioni regionali delle risorse destinate ai LSU. Le tabelle allegate illustrano la distribuzione delle somme per i progetti approvati nel 1995, per i nuovi progetti 1996 e per un’ulteriore ripartizione relativa al 1995.

Le Commissioni regionali per l’impiego devono approvare i progetti tenendo conto delle risorse assegnate e dei criteri di priorità. Se le risorse risultano esaurite, possono essere approvati solo progetti che non comportino oneri a carico del Fondo per l’occupazione, quindi iniziative con lavoratori in mobilità o CIGS oppure progetti integralmente autofinanziati dagli enti proponenti. Per i progetti approvati con riserva, l’avvio non è consentito finché non sia stata accertata la disponibilità finanziaria.

La circolare precisa inoltre che la normativa sul finanziamento dei LSU e sul sussidio per i soggetti privi di trattamenti previdenziali si applica su tutto il territorio nazionale, non essendo limitata a specifiche aree; il criterio del numero di disoccupati di lunga durata serve solo alla ripartizione regionale delle risorse.

Criteri di assegnazione e priorità

Alle CRI è attribuita la competenza a determinare non solo i criteri ma anche le priorità per l’assegnazione ai LSU. Esse possono quindi individuare categorie privilegiate e definire precedenze interne, fermo restando che l’utilizzazione riguarda i lavoratori previsti dall’art. 25 della L. n. 223/1991, come modificato, e i lavoratori cassintegrati.

La circolare valorizza i progetti collegati a crisi aziendali, di settore o di area, considerandoli una priorità specifica. Nella definizione delle priorità devono essere considerati il maggior bisogno e le professionalità già acquisite nell’attuazione dei progetti; viene inoltre favorita la riutilizzazione dei lavoratori in attività identiche o analoghe a quelle già svolte, al fine di non disperdere l’esperienza formativa maturata.

Per i lavoratori iscritti da oltre due anni nella prima classe delle liste di collocamento, la circolare sconsiglia l’assegnazione a LSU se occupati a tempo parziale, poiché il sussidio ha natura assistenziale e si ritiene giustificato solo per chi non disponga di un reddito da lavoro stabile, anche se ridotto.

Progetti approvati dal 1° gennaio 1996 e durata massima

Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996 si conferma l’avviamento dei lavoratori appartenenti alle categorie dell’art. 25, comma 5, della L. n. 223/1991 e dei lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale. La circolare ricorda che possono rientrare tra i soggetti utilizzabili anche i lavoratori usciti dalle liste di mobilità dopo una permanenza di almeno 24 mesi, mentre i soggetti usciti prima dei 24 mesi sono avviabili solo se individuati tra le categorie riservatarie.

I lavoratori sussidiati non possono essere utilizzati nello stesso progetto per più di dodici mesi. Chi abbia già fruito del sussidio per il massimo consentito potrà essere riutilizzato solo in un nuovo progetto o, se già beneficiario del sussidio di cui al comma 5, con il sussidio di cui al comma 3, sempre nel rispetto delle categorie ammesse.

Prosecuzione dei progetti in corso e ruolo della CRI

Il comma 10 dell’art. 1 consente la prosecuzione dell’utilizzazione nei progetti già in corso, per i lavoratori che scadono da mobilità o CIGS, fino alla scadenza del progetto e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del trattamento previdenziale. L’erogazione del sussidio avviene previo provvedimento della CRI che approvi il finanziamento nei limiti della quota regionale assegnata alla fattispecie e nel rispetto dei criteri di priorità.

La circolare raccomanda una rapida convocazione delle CRI, affinché valutino tempestivamente l’applicazione del comma 10 e le conseguenti esigenze finanziarie. Viene anche indicata la necessità di rafforzare il flusso informativo tra sezioni circoscrizionali per l’impiego, sedi INPS ed enti utilizzatori, con particolare riferimento alla data di cessazione delle CIGS e della mobilità.

Formazione, orientamento e sussidio

Il sussidio spetta anche per i periodi di formazione che costituiscano parte integrante dei progetti di LSU. Le CRI possono disciplinare le modalità organizzative, anche quando la formazione si svolga in sedi diverse o in forma comune per più progetti, purché resti certa l’imputazione di ciascun lavoratore al proprio progetto.

Per i lavoratori GEPI e INSAR è espressamente prevista la corresponsione del sussidio anche per periodi di formazione e riqualificazione non inseriti in specifici progetti, entro i limiti delle risorse del Fondo per l’occupazione. La circolare richiama inoltre il diritto al sussidio per i periodi di partecipazione ad attività di orientamento organizzate dai servizi per l’impiego o dalle sezioni circoscrizionali, purché tali attività siano svolte a intervalli non inferiori a tre mesi.

Decorrenza del sussidio e assenze giustificate

La decorrenza del sussidio coincide con il giorno di effettivo inizio dell’attività lavorativa e non con la data di assegnazione al progetto. Se il lavoratore non inizia l’attività alla data fissata per ragioni di malattia, maternità, infortunio o altre cause, il sussidio può comunque essere riconosciuto da quella data qualora l’assenza sia ritenuta giustificata dall’ente gestore. Se l’assenza si prolunga e il lavoratore viene sostituito, l’erogazione del sussidio cessa.

Mobilità tra progetti e passaggi tra enti

La mobilità tra progetti gestiti dallo stesso ente richiede solo la comunicazione alla sezione circoscrizionale competente; se i progetti sono promossi da enti diversi, occorre l’autorizzazione della sezione competente e, se necessario, dell’Ufficio provinciale o regionale. Il trasferimento da un progetto a un altro è ammesso solo quando i due progetti siano sostanzialmente equivalenti per durata, condizioni di impiego e mansioni.

La circolare esclude in particolare il passaggio da un progetto già avviato da tempo a uno appena iniziato, perché ciò altererebbe i criteri di assegnazione e pregiudicherebbe i diritti degli altri soggetti aventi titolo.

Iscrizione nelle liste di mobilità e rifiuto dell’assegnazione

Per i lavoratori beneficiari del sussidio nei LSU si applicano le norme in materia di mobilità e indennità di mobilità; di conseguenza, per il periodo di godimento del trattamento, normalmente coincidente con l’utilizzazione nel progetto, i lavoratori sono iscritti o reiscritti in lista di mobilità. L’iscrizione è disposta dalle CRI su segnalazione della competente SCICA e decorre dal giorno di inizio dell’effettiva utilizzazione.

L’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione ai LSU comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità e, per i lavoratori in mobilità, la cancellazione dalla lista. Il provvedimento è adottato dal Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro su segnalazione della sezione circoscrizionale, con ricorso all’Ufficio regionale entro 30 giorni e decisione definitiva entro 20 giorni.

Trattamento economico e gestione delle sospensioni

Per determinare l’orario ridotto proporzionale al sussidio e l’eventuale integrazione dovuta in caso di impiego a tempo pieno, si fa riferimento alla retribuzione lorda dei dipendenti dell’ente utilizzatore che svolgono mansioni analoghe, inclusa l’indennità di amministrazione. Per uniformità di trattamento questo criterio è esteso anche ai lavoratori in mobilità.

La circolare richiama le regole già vigenti sulla concessione, riduzione o sospensione del sussidio e precisa che, se il lavoratore riceve un’offerta di lavoro a tempo determinato, l’ente utilizzatore può sospendere temporaneamente l’utilizzazione, purché ciò non comprometta il progetto; in tal caso si sospende anche il sussidio. La disciplina legislativa e amministrativa in materia di LSU si applica anche ai progetti autofinanziati.

Utilizzazione diretta di cassintegrati e lavoratori in mobilità lunga

Comuni, enti locali, loro consorzi e altri soggetti promotori possono avviare direttamente in attività socialmente utili i lavoratori aventi diritto alla CIGS non impegnati in formazione o orientamento, senza predisporre un progetto né ottenere l’approvazione della CRI. I sindaci dei comuni di residenza possono inoltre impegnare direttamente in LSU i lavoratori in mobilità lunga.

In entrambe le ipotesi l’utilizzazione deve avvenire in attività compatibili con la professionalità del lavoratore e, per quanto possibile, secondo criteri preventivamente fissati dalle Commissioni regionali. Le amministrazioni interessate possono avvalersi della collaborazione degli Uffici del lavoro per individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Ruolo di GEPI, INSAR e flussi informativi finali

La circolare conferma che GEPI e INSAR mantengono i compiti di politica attiva del lavoro per i lavoratori già in carico ai rispettivi bacini di reimpiego e per i soggetti inclusi nella lista prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 300/1996. Le due società continuano a promuovere attività di LSU e, per i progetti da esse elaborati, conservano la competenza nelle assegnazioni; le attestazioni di avvenuta assegnazione sono rilasciate direttamente da esse, secondo gli accordi già in essere con l’INPS.

Infine, viene richiesto alle strutture periferiche di trasmettere informazioni aggiornate sui soggetti effettivamente avviati ai progetti, con dati regionali e provinciali e con una articolazione per età, sesso, titolo di studio, settore di attività, tipo di servizio reso e categoria di appartenenza, così da consentire il monitoraggio del fenomeno e la programmazione delle risorse del Fondo per l’occupazione.

Punti principali

Reiterazione della disciplina e nuovo comma 10

Il D.L. n. 404/1996 reitera le disposizioni sui lavori socialmente utili già contenute nei decreti non convertiti, confermando le istruzioni precedenti salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 10. Il nuovo testo del comma 10, introdotto dal D.L. n. 300/1996, consente la prosecuzione nei LSU anche a lavoratori non già impegnati al 31.12.1994 e cessati o cessandi dai trattamenti dopo il 31.8.1995, purché ricorrano i criteri e le priorità fissati dalla CRI e vi siano risorse regionali disponibili. Il sussidio è erogato d’ufficio, senza domanda dell’interessato, dal giorno successivo alla cessazione del trattamento previdenziale, per un massimo di 12 mesi e comunque fino al completamento del progetto.

Soggetti avviabili e iscrizioni compatibili

L’iscrizione negli elenchi o albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei liberi professionisti non impedisce l’utilizzazione in LSU, se il lavoratore dichiara ai sensi della legge n. 15/1968 che all’iscrizione non corrisponde l’effettivo esercizio dell’attività. Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996 si conferma l’avvio dei lavoratori delle categorie dell’art. 25, comma 5, L. n. 223/1991 e dei lavoratori in CIGS; possono essere impiegati anche i lavoratori usciti dalle liste di mobilità dopo almeno 24 mesi, mentre quelli usciti prima dei 24 mesi solo se rientrano tra le categorie riservatarie individuate ai sensi dell’art. 25.

Finanziamento dei progetti e riparto del Fondo per l’occupazione

Viene richiamata la ripartizione delle risorse del Fondo per l’occupazione per i progetti di LSU approvati nel 1995 e per i nuovi progetti 1996, oltre a un’ulteriore ripartizione per il 1995. Le CRI devono tenere conto delle disponibilità assegnate e dei criteri di priorità; in caso di esaurimento delle risorse, potranno essere approvati solo progetti senza oneri a carico del Fondo, ossia con lavoratori in mobilità o CIGS oppure autofinanziati dagli enti proponenti. Per i progetti approvati con riserva non può iniziare l’attività senza preventiva verifica della copertura finanziaria.

Criteri e priorità delle Commissioni regionali per l’impiego

Le CRI determinano criteri e priorità per l’assegnazione ai progetti, potendo privilegiare categorie specifiche di lavoratori e, in particolare, situazioni di crisi aziendali, di settore o di area. Deve essere considerato il criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell’attuazione dei progetti, favorendo il riutilizzo in attività identiche o simili a quelle già svolte. Si precisa anche che, di regola, non è opportuno assegnare a LSU lavoratori occupati a tempo parziale che conservano il diritto all’iscrizione nelle liste.

Prosecuzione dei progetti e sussidio per lavoratori in CIGS o mobilità

I lavoratori già utilizzati in LSU al momento della scadenza della mobilità o della CIGS possono proseguire fino alla fine del progetto, e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione dei trattamenti, con sussidio ex art. 1, comma 3, previa delibera della CRI e nei limiti della quota regionale assegnata. Il soggetto gestore deve comunicare alla CRI la prosecuzione dell’impegno e segnalare all’INPS i nominativi dei lavoratori, affinché il pagamento avvenga senza interruzioni rispetto al trattamento previdenziale cessato. Le sedi INPS devono rispondere tempestivamente alle richieste degli enti gestori sulle date terminali dei trattamenti.

Formazione, orientamento e periodi coperti da sussidio

Il sussidio spetta anche per i periodi di formazione che siano parte integrante dei progetti LSU, con possibilità per le CRI di regolare modalità organizzative diverse purché sia sempre certa l’imputazione dei lavoratori a ciascun progetto. Per i lavoratori GEPI e INSAR il sussidio è riconosciuto anche per periodi di formazione e riqualificazione non inseriti in specifici progetti, entro il limite delle risorse stanziate. È inoltre confermato il diritto al sussidio per i periodi di partecipazione ad attività di orientamento organizzate dai servizi per l’impiego, purché a intervalli non inferiori a tre mesi.

Decorrenza, assenze e mancato inizio dell’attività

Il sussidio decorre dal giorno di effettivo inizio dell’attività lavorativa e non dalla data di assegnazione al progetto. Se il lavoratore, per malattia, maternità, infortunio o altre ragioni, non inizia effettivamente l’attività alla data fissata, il sussidio può comunque essere erogato da quella data se l’assenza è ritenuta giustificata dall’ente gestore. La corresponsione cessa se il lavoratore viene sostituito per il protrarsi dell’assenza.

Mobilità tra progetti, rifiuto e cancellazione

La mobilità tra progetti gestiti dallo stesso ente richiede solo comunicazione alla sezione circoscrizionale, mentre tra enti diversi occorre autorizzazione dell’Ufficio competente, anche provinciale o regionale se coinvolte più sedi. Il passaggio è ammesso solo in presenza di sostanziale equivalenza tra i progetti. Il rifiuto ingiustificato dell’assegnazione comporta perdita del trattamento di CIG o mobilità e, per i mobilizzati, cancellazione dalla lista; il provvedimento è adottato dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro con possibilità di ricorso all’Ufficio regionale entro 30 giorni.

Trattamento economico e riferimenti retributivi

Per determinare l’orario ridotto e l’eventuale integrazione dovuta in caso di impiego a tempo pieno, si fa riferimento alla retribuzione lorda dei dipendenti dell’ente utilizzatore che svolgono mansioni analoghe, comprensiva dell’indennità di amministrazione. Tale criterio vale anche per i lavoratori in mobilità, per uniformità di trattamento, mentre per i lavoratori in CIGS si richiamano i criteri già previsti dalla normativa speciale. Sono richiamate anche le regole su sospensione o riduzione del sussidio e sulla possibilità di sospendere temporaneamente l’utilizzazione se il lavoratore accetta un impiego a tempo determinato.

Utilizzazione diretta di cassintegrati e lavoratori in mobilità lunga

Comuni, enti locali, loro consorzi e altri soggetti promotori possono avviare direttamente in attività socialmente utili i lavoratori aventi diritto alla CIGS non impegnati in formazione o orientamento, senza necessità di progetto e approvazione CRI. I sindaci possono inoltre impegnare direttamente i lavoratori in mobilità lunga. In entrambi i casi l’utilizzazione deve avvenire in attività compatibili con la professionalità dei lavoratori e secondo criteri eventualmente fissati dalle CRI; dell’avvio e della durata va data comunicazione agli uffici competenti.

Compiti di GEPI e INSAR e flussi informativi

GEPI e INSAR mantengono le funzioni di politica attiva del lavoro per i lavoratori dei propri bacini di reimpiego e continuano a promuovere iniziative di LSU per i progetti da esse elaborati, con competenza nelle assegnazioni. Restano validi gli accordi con INPS per l’erogazione dei sussidi e le attestazioni di avvenuta assegnazione sono rilasciate direttamente dalle società. La circolare richiede inoltre l’acquisizione di dati aggiornati sui soggetti effettivamente avviati ai progetti, con dettaglio regionale e provinciale per età, sesso, titolo di studio, settore, servizio reso e tipologia di soggetti avviati.

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