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Sentenza

Sentenza del 18/10/2018 n. 2414 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - recupero di maggiore imposta - valori fuori mercato - art. 60 bis d.P.R. 633/72 - atto di accertamento autonomo - non è necessario. IVA - recupero - art. 60 bis d.P.R. 633/72 - competenza - Ufficio nel cui territorio risiede il cessionario - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero della maggiore imposta ai sensi dell’art. 60 bis del d.P.R. 633/1972, a seguito della vendita di prodotti a prezzi inferiori ai valori di mercato. La ricorrente contestava, da un lato, la necessità di ricevere un autonomo avviso di accertamento prima della cartella di pagamento e, dall’altro, la competenza dell’ufficio finanziario che aveva effettuato il recupero.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 60 bis del d.P.R. 633/1972, non è necessario notificare alla società cessionaria un autonomo avviso di accertamento: è sufficiente la comunicazione della cartella di pagamento. È stato inoltre ritenuto competente l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria nel cui territorio si trova il soggetto cessionario, fermo restando il collegamento con l’ufficio del territorio in cui risiede il cedente la cui vendita a prezzi inferiori ai valori di mercato ha originato la verifica. La contestazione della società è quindi risultata infondata.

Norme richiamate

  • Art. 60 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Procedura di recupero della maggiore IVA in presenza di cessioni di beni a prezzi inferiori ai valori normali o di mercato.

    La norma consente il recupero della maggiore imposta nei confronti del cessionario senza la necessità di un autonomo avviso di accertamento, quando il recupero è portato a conoscenza mediante la cartella di pagamento. La competenza è riconosciuta all’ufficio situato nel territorio del cessionario, in relazione all’operazione originata dalla condotta del cedente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina della riscossione mediante ruolo e della cartella di pagamento.

    La cartella di pagamento può costituire l’atto con cui viene formalizzato e comunicato il recupero della maggiore imposta, quando la specifica procedura tributaria non richiede un previo autonomo avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Quando una specifica norma tributaria prevede il recupero diretto dell’imposta mediante ruolo, la cartella di pagamento può essere sufficiente e non è automaticamente necessario un precedente avviso di accertamento.
  • La competenza territoriale può essere individuata in base al territorio in cui risiede o è stabilito il soggetto destinatario del recupero, anche quando l’attività di verifica trae origine dalla condotta di un altro soggetto.
  • La vendita di beni a prezzi notevolmente inferiori ai valori di mercato può giustificare controlli e recuperi IVA nei confronti del cessionario, secondo le condizioni previste dall’art. 60 bis del d.P.R. 633/1972.
  • In casi analoghi occorre verificare sia la disciplina speciale applicabile alla riscossione, sia l’ufficio territorialmente competente, senza presumere che la mancanza di un autonomo avviso di accertamento renda di per sé illegittima la cartella.

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