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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35704/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una decisione della Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l'appello perché, nel fascicolo, non risultava depositata la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto di impugnazione, ritenendo tale omissione insanabile anche se era stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'avviso di ricevimento depositato conteneva sia la data di spedizione sia quella di ricezione del plico, con timbro postale idoneo a dimostrare la tempestività e a svolgere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione. La ricorrente precisa inoltre che, nel caso concreto, non era in discussione né la tempestività della proposizione dell'appello né quella della costituzione in giudizio.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Richiamando il principio delle Sezioni Unite in materia di notificazione dell'appello nel processo tributario a mezzo del servizio postale universale, afferma che non costituisce motivo di inammissibilità la mancata produzione della ricevuta di spedizione quando sia depositato l'avviso di ricevimento del plico, purché in esso la data di spedizione risulti attestata dall'ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica. Nel fascicolo esaminato era presente un avviso di ricevimento recante un timbro postale con data certa di spedizione, sicché la declaratoria di inammissibilità resa dal giudice regionale è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Per l'appello tributario richiama, quanto agli atti e ai termini di costituzione, le forme previste per il ricorso di primo grado, inclusa la produzione della documentazione attestante la notificazione.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La norma richiede il deposito, a pena di inammissibilità, dell'originale del ricorso notificato ovvero della copia del ricorso spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione; la Corte ne interpreta la funzione probatoria in modo non formalistico, ammettendo un atto equipollente idoneo a provare la data di spedizione.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    L'inammissibilità per difetto dei requisiti di deposito è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La doglianza viene qualificata come error in procedendo, consentendo alla Corte l'esame diretto degli atti del fascicolo.

  • art. 2699 c.c.

    L'avviso di ricevimento, quando reca timbro postale attestante la data, è considerato atto pubblico e le attestazioni in esso contenute godono di fede privilegiata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, per la ritualità dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità se l'avviso di ricevimento depositato contiene un'attestazione postale idonea a provare con certezza la data di spedizione.
  • L'avviso di ricevimento può svolgere funzione equipollente alla ricevuta di spedizione solo quando la data di spedizione sia certificata dall'ufficio postale con timbro datario o stampigliatura meccanografica; una mera indicazione manoscritta o dattilografica del mittente non è sufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità per error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non può fondarsi su un formalismo privo di effettivo rilievo probatorio quando dagli atti risulti comunque in modo certo la tempestiva spedizione dell'atto impugnatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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