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Sentenza

Sentenza del 07/03/2016 n. 581 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Art. 19 TUIR - Diritto euro-unitario - C-207/04 - disapplicazione normativa interna incompatibile - Rimborso imposte sui redditi - termine di decadenza - art. 38, d.P.R. n. 602/73 - Valenza generale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso di imposte sui redditi versate sulla base di una disposizione nazionale successivamente dichiarata incompatibile con il diritto euro-unitario dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con riferimento alla sentenza C-207/04 e all’art. 19 TUIR. La questione riguardava, in particolare, se il termine per presentare l’istanza di rimborso dovesse decorrere dalla pronuncia della Corte di Giustizia oppure dalla data originaria del versamento o dell’applicazione della ritenuta.

La decisione

La domanda di rimborso è stata ritenuta soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Tale termine decorre dalla data del versamento dell’imposta o da quella in cui la ritenuta è stata operata, anche quando il pagamento sia avvenuto in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea. L’efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia non consente di riaprire rapporti già esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione, poiché tali istituti tutelano la certezza del diritto. Il ricorso è pertanto risultato infondato o comunque il rimborso è stato negato per tardività.

Norme richiamate

  • Art. 19 TUIR

    La disposizione è richiamata nel contesto della disciplina delle ritenute e del trattamento fiscale oggetto di contestazione; la sua eventuale incompatibilità con il diritto dell’Unione non elimina i termini decadenziali già maturati.

  • Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973

    Il termine decorre dalla "data del versamento" ovvero da quella in cui "la ritenuta è stata operata".

    Il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dall’originario versamento o dall’effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia che abbia dichiarato incompatibile la normativa nazionale.

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-207/04

    La pronuncia ha efficacia retroattiva quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione, ma tale efficacia incontra il limite dei rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza.

  • Principio di certezza del diritto

    La prescrizione e la decadenza impediscono di riaprire indefinitamente situazioni giuridiche ormai consolidate, anche quando una successiva pronuncia giudiziaria riconosca l’incompatibilità della normativa applicata.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale nazionale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il contribuente può avere diritto al rimborso, ma deve rispettare i termini decadenziali e prescrizionali ordinariamente previsti.
  • Il termine per il rimborso decorre normalmente dal versamento dell’imposta o dall’effettuazione della ritenuta, non dalla data della successiva sentenza della Corte di Giustizia.
  • L’efficacia retroattiva delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia non riapre i rapporti già definiti per intervenuta decadenza o prescrizione.
  • Per valutare una richiesta di rimborso occorre verificare anzitutto la data del pagamento o della ritenuta, la data di presentazione dell’istanza e il termine previsto dalla specifica disciplina applicabile.
  • La contrarietà della norma interna al diritto europeo non comporta automaticamente il rimborso: occorre rispettare anche le regole procedurali nazionali, purché non rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio del diritto europeo.

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