Cassazione Penale, Sentenza n. 30682/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per rescissione del giudicato avverso la sentenza di appello del 4 marzo 2019 (irrevocabile l'8 giugno 2019). Lamenta la violazione di legge in quanto, secondo la difesa, la disciplina della rescissione del giudicato dovrebbe trovare applicazione anche quando l'"assenza incolpevole" si sia verificata soltanto in una fase o in un grado (ad es. solo in appello) e non necessariamente per l'intero corso del processo. Sostiene inoltre che, di fronte a un vizio insanabile quale l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, il rimedio dovesse essere la rescissione del giudicato e la rinnovazione del processo invece del mero recupero mediante restituzione nel termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che: (i) l'istituto della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. si applica solo ai procedimenti in cui l'assenza sia stata dichiarata conformemente alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 (art. 420-bis), e non ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa previgente; (ii) nel caso di Sena, la sua dichiarazione di contumacia risale al 2010, per cui trova applicazione la disciplina previgente (restaurazione mediante restituzione nel termine secondo l'art. 175 comma 2 previgente), con la conseguenza che non era proponibile l'istanza di rescissione deducendo incolpevole ignoranza riferita solo alla celebrazione dell'appello; (iii) inoltre manca la prova dell'assenza di colpa del ricorrente: egli aveva dichiarato domicilio in Italia, la notifica del decreto di citazione per appello è stata tentata e poi eseguita al difensore, e lo stato di detenzione all'estero è documentalmente provato solo da data successiva; pertanto la mancata conoscenza non è risultata non imputabile a Sena. Infine la Corte rileva che l'irregolare qualificazione come "assenza" invece che "contumacia" non comporta nullità automatica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103
La Corte interpreta che la rescissione del giudicato disciplinata da tale norma è applicabile solo ai procedimenti in cui l'assenza sia stata dichiarata secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 (art. 420-bis).
art. 420-bis cod. proc. pen.
assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67
La dichiarazione di "assenza" conforme alla novella del 2014 delimita l'ambito soggettivo-temporale di applicazione del rimedio straordinario della rescissione; se la contumacia è stata dichiarata anteriormente e secondo la normativa previgente, si applicano le regole ante-riforma.
art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67
disciplina transitoria dettata dall'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67
La norma transitoria stabilisce l'ambito di applicazione temporale della riforma: le nuove disposizioni si applicano ai processi in corso solo se non è stato pronunciato il dispositivo di primo grado; nelle altre situazioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
art. 175, comma 2 cod. proc. pen. (testo previgente)
restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente
Per i procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge n. 67/2014, il rimedio resta la restituzione nel termine per proporre impugnazione e non la rescissione del giudicato.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
il difensore di ufficio, ricevuta ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen. la notifica dell'estratto contumaciale della condanna di primo grado (emessa il 30 giugno 2015), ha proposto appello
La notifica al difensore ai sensi di questa norma è rilevante ai fini della conoscenza dell'atto e può ostare al riconoscimento dell'ignoranza incolpevole dell'imputato.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte sottolinea che la qualificazione irregolare della situazione (es. dichiarare l'assenza invece della contumacia) non dà luogo automaticamente a nullità salvo che la legge non la preveda espressamente.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento procedurale: il giudizio si è svolto mediante trattazione scritta ai sensi della normativa emergenziale/ordinamentale citata.
Massime di principio
- L'istituto della rescissione del giudicato (art. 629-bis) è applicabile solo nei casi in cui l'assenza dell'imputato sia stata dichiarata secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014 (art. 420-bis); non può essere esteso ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa previgente.
- Per procedimenti contumaciali antecedenti alla riforma del 2014 permane il rimedio della restituzione nel termine (art. 175 comma 2 previgente) e non la rescissione del giudicato.
- Per ottenere la rescissione del giudicato è necessario dimostrare l'"incolpevole" mancata conoscenza del processo: la Corte richiede prova della assoluta non imputabilità della mancata conoscenza e valuta con rigore gli obblighi di diligenza del difensore e dell'imputato (es. comunicazione del domicilio).
- La mera irregolarità nella qualificazione della situazione processuale (es. dichiarare l'assenza invece della contumacia) non determina automaticamente la nullità degli atti, salvo che la legge preveda diversamente.
- La notifica regolare al difensore può ostare alla ricostruzione di una ignoranza incolpevole dell'imputato; la prova di detenzione all'estero rileva solo se riguarda il periodo pertinente e risulta documentata.
- In ricorsi per questioni di natura normativa/transitoria è essenziale collegare il caso concreto alle disposizioni transitorie: la data di dichiarazione di contumacia e la data di entrata in vigore delle riforme sono determinanti per stabilire il rimedio applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →